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Autore principale: Martino, , Luigi
Fa parte di: Enciclopedia per i comuni e gli altri enti locali
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L'unione di comuni è un ente italiano disciplinato dal decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, che attua la legge 3 agosto 1999, n. 265, in particolare dall'articolo 32. L'ente è costituito da due o più comuni per l'esercizio congiunto di funzioni o servizi di competenza comunale. L'unione è dotata di autonomia statutaria nell'ambito dei principi fissati dalla Costituzione e dalle norme comunitarie, statali e regionali. Il D.Lgs. 267/2000 la definisce come un ente locale, ma la sentenza della Corte costituzionale n. 50 del 2015 precisa che si tratta di una forma istituzionale di associazione tra comuni. Alle unioni di comuni si applicano, per quanto compatibili, i princìpi previsti per l'ordinamento dei comuni, con specifico riguardo alle norme in materia di composizione e numero degli organi dei comuni, il quale non può eccedere i limiti previsti per i comuni di dimensioni pari alla popolazione complessiva dell'ente. Il TAR del Lazio con la sua ordinanza nr. 1027 del 20 gennaio 2017 ha rinviato alla Corte Costituzionale l'obbligo di esercizio associato delle funzioni per i piccoli Comuni ritenendo non “manifestamente infondata” l'incostituzionalità di questo obbligo.
L'Istituto nazionale di previdenza e assistenza per i dipendenti dell'amministrazione pubblica (INPDAP) era un ente pubblico non economico istituito, a seguito della delega conferita al governo con la legge 24 dicembre 1993, n. 537, dal d.lgs. 30 giugno 1994, n. 479. Il decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201 (cosiddetto salva Italia), convertito con la legge 24 dicembre 2011, n. 214 ha disposto la soppressione dell'INPDAP trasferendo all'INPS le relative funzioni.
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