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"L'unione di comuni \xc3\xa8 un ente italiano disciplinato dal decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, che attua la legge 3 agosto 1999, n. 265, in particolare dall'articolo 32.\nL'ente \xc3\xa8 costituito da due o pi\xc3\xb9 comuni per l'esercizio congiunto di funzioni o servizi di competenza comunale. L'unione \xc3\xa8 dotata di autonomia statutaria nell'ambito dei principi fissati dalla Costituzione e dalle norme comunitarie, statali e regionali.\nIl D.Lgs. 267/2000 la definisce come un ente locale, ma la sentenza della Corte costituzionale n. 50 del 2015 precisa che si tratta di una forma istituzionale di associazione tra comuni.\nAlle unioni di comuni si applicano, per quanto compatibili, i princ\xc3\xacpi previsti per l'ordinamento dei comuni, con specifico riguardo alle norme in materia di composizione e numero degli organi dei comuni, il quale non pu\xc3\xb2 eccedere i limiti previsti per i comuni di dimensioni pari alla popolazione complessiva dell'ente.\nIl TAR del Lazio con la sua ordinanza nr. 1027 del 20 gennaio 2017 ha rinviato alla Corte Costituzionale l'obbligo di esercizio associato delle funzioni per i piccoli Comuni ritenendo non \xe2\x80\x9cmanifestamente infondata\xe2\x80\x9d l'incostituzionalit\xc3\xa0 di questo obbligo.\n\n"