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La rimessione del processo è un istituto del diritto processuale penale italiano disciplinato dagli artt. 45 e ss. del Codice di procedura penale italiano vigente, per cui gravi situazioni esterne al processo possono giustificarne lo spostamento di sede.
Il processo penale è un istituto del diritto processuale penale, oltre che il modo d'attuazione principale della tutela dei diritti sanciti dal diritto penale. Rappresenta uno degli ultimi stadi di un procedimento penale. La procedura penale è l'intervento delle autorità statali a seguito della denuncia di una vittima o della notizia di un reato, fino alla decisione giudiziale finale. Pertanto, disciplina il primo attributo della sovranità di uno Stato, cioè il monopolio della forza regolato dal diritto penale.
Il Parlamento della Repubblica Italiana è l'organo costituzionale che, all'interno del sistema politico italiano, è titolare del potere legislativo e del rapporto di fiducia col Governo. L'ordinamento italiano prevede un bicameralismo paritario: il Parlamento è formato da due camere, la Camera dei deputati e il Senato della Repubblica, ciascuna delle quali gode dei medesimi poteri dell'altra. Tuttavia, poiché il Presidente del Senato, come sancito dall'articolo 86 della Costituzione, può essere chiamato a ricoprire il ruolo di Presidente supplente qualora il Presidente della Repubblica sia impossibilitato a svolgere le proprie funzioni (per dimissioni, malattia o morte), il Senato è tradizionalmente considerato la camera alta; di contro, la Camera dei deputati è ritenuta la camera bassa.
Il codice civile italiano è un corpo organico di disposizioni di diritto civile e di norme giuridiche di diritto processuale civile di rilievo generale (es. libro VI - titolo IV) e di norme incriminatrici (es. libro V - titolo XI). La versione attualmente in vigore è stata emanata con il Regio decreto 16 marzo 1942, n. 262, in materia di "Approvazione del testo del Codice civile", e simbolicamente entrato in vigore il 21 aprile dello stesso anno (in riferimento dalla data convenzionale della fondazione dell'antica Roma) costituisce, insieme alle leggi speciali, una delle fonti del diritto civile italiano in quanto ancora vigente nell'attuale Repubblica Italiana.