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Con il termine plagio, nel diritto d'autore, ci si riferisce all'appropriazione, tramite copia totale o parziale, della paternità di un'opera dell'ingegno altrui. Il termine deriva dal latino plagium (riduzione in schiavitù o furto di uno schiavo altrui) e in tale accezione trova riscontro nell'inglese plagiarism e nel francese e tedesco Plagiat. Il primo documentato caso in cui il termine "plagio" è stato usato con il significato di "plagio letterario" risale a Marziale, poeta romano del I secolo, il quale, nel suo famoso epigramma 52, si lamentava di un rivale che avrebbe letto in pubblico i suoi versi spacciandoli fraudolentemente per propri. Tale contraffazione può avere, oltre ai risvolti di natura civilistica, anche risvolti di natura penalistica.La Convenzione di Berna, adottata a Berna nel 1886, fu la prima convenzione internazionale a stabilire il riconoscimento reciproco del diritto d'autore tra le nazioni aderenti.
Il diritto d'autore italiano è la branca dell'ordinamento giuridico italiano che disciplina il diritto d'autore, cioè l'attribuzione di un insieme di facoltà a colui che realizza un'opera dell'ingegno di carattere creativo, con l'effetto di riservargli diritti morali ed economici. È disciplinato prevalentemente dalla legge 22 aprile 1941, n. 633 (e il successivo regolamento applicativo, il regio decreto 18 maggio 1942, n. 1369) nonché Titolo IX del Libro Quinto del codice civile italiano.