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Cardinale

Il cardinale (titolo formale completo è cardinale di Santa Romana Chiesa) nella Chiesa cattolica è un prelato, designato dal papa cui è immediatamente sottostante nella gerarchia cattolica, in accordo col codice di diritto canonico è un suo diretto collaboratore. Questa collaborazione si esercita nel ricoprire i più importanti incarichi nella Curia romana (presidenza di organi o dicasteri) oppure come vescovi delle diocesi importanti nel mondo, considerate cardinalizie per importanza o tradizione ecclesiale. Ai cardinali, dopo la morte o la rinuncia del pontefice, compete inoltre l'elezione del nuovo vescovo di Roma in un'assemblea detta conclave. Di norma il papa viene scelto tra gli stessi cardinali ma può essere selezionato un uomo celibe e battezzato anche all'esterno del collegio cardinalizio, sebbene ciò avvenga molto di rado.Secondo il CCC (n. 1536), il sacramento del ministero apostolico comporta tre gradi: episcopato, presbiterato, diaconato. La dignità cardinalizia non è quindi un ministero ordinato (non è mai esistito un sacramento per la dignità e ufficio del cardinale) e non rientra nella struttura gerarchica "di diritto divino" (quella che la Chiesa ritiene essere stata istituita direttamente da Gesù Cristo). Tuttavia dal 1962, ovvero dal motu proprio Cum Gravissima di papa Giovanni XXIII, tutti i cardinali devono essere per regola ordinati vescovi. Di fatto, però, Giovanni Paolo II, Benedetto XVI e Francesco hanno nominato cardinali alcuni sacerdoti ultraottantenni (e quindi senza diritto di voto in conclave) pur senza elevarli alla dignità episcopale, mediante una speciale dispensa. I cardinali nel loro insieme formano il collegio cardinalizio e la loro riunione sotto la presidenza del papa è detta concistoro. I cardinali residenti nella Città del Vaticano o a Roma ottengono la cittadinanza dello Stato della Città del Vaticano. Dal 1630 l'appellativo per i cardinali è "Eminenza". Il Codice di diritto canonico al canone 351 stabilisce che possono essere promossi cardinali soltanto coloro che prima della nomina siano già consacrati presbiteri o vescovi: Il canone 350 identifica tre ordini nel collegio cardinalizio: ordine episcopale, ordine presbiterale e ordine diaconale. I chierici elevati alla dignità cardinalizia, all'episcopato, o equiparati al vescovo diocesano, sono obbligati personalmente alla professione di fede, la cui formula, in vigore dal 1º marzo 1989, è composta dal simbolo niceno-costantinopolitano seguito dalla professione di fede nella Parola di Dio scritta o trasmessa (quali: Sacre Scritture, Concili, Padri), e nei dogmi proclamati dal Magistero ordinario e universale. Il rispettivo ministero è esercitato con diligenza e fedeltà in modo conforme al mandato apostolico di servizio e di edificazione pastorale miranti alla comunione diacronica dei credenti in Gesù Cristo.

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