Accedi all'area personale per aggiungere e visualizzare i tuoi libri preferiti
Il decreto-legge (anche scritto decreto legge, al plurale decreti-legge e abbreviato in d.l., talvolta definito anche "decreto catenaccio") è un atto normativo di carattere provvisorio dell'ordinamento giuridico italiano avente forza di legge, adottato in casi straordinari di necessità e urgenza dal Governo ai sensi dell'Art. 77 della Costituzione della Repubblica Italiana, e regolato ai sensi dell'Art. 15 della legge 23 agosto 1988, n. 400. Entra in vigore immediatamente dopo la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana (o il giorno successivo), ma gli effetti prodotti possono essere provvisori, poiché i decreti-legge perdono efficacia (c.d. decadenza) se mancano di contenere la "clausola di presentazione al Parlamento per la conversione in legge", se il giorno stesso della promulgazione - o entro i cinque giorni seguenti - non sono presentati al Parlamento, e se il Parlamento stesso non li converte in legge entro 60 giorni dalla loro pubblicazione.
Un decreto (dal latino decretum, participio passato di decerno, 'deliberare', 'decidere', a sua volta derivato dalla preposizione de, 'da', e dal verbo cernere, 'separare'), in diritto, è un termine con il quale vengono denominati provvedimenti di vario genere, sovente emanati da organi monocratici. Possono essere atti normativi, provvedimenti amministrativi o provvedimenti giurisdizionali. In particolare, in vari ordinamenti il termine è utilizzato per designare atti aventi forza di legge emanati dal governo.
Un comune, nell'ordinamento giuridico della Repubblica Italiana, è un ente locale territoriale autonomo, che può avere il titolo di città. Formatosi praeter legem secondo i princìpi consolidatisi nei comuni medievali, è previsto dall'art. 114 della costituzione della Repubblica Italiana. Può essere suddiviso in frazioni, le quali possono a loro volta avere un limitato potere grazie a delle apposite assemblee elettive. La disciplina generale è contenuta nel decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e ha come organi politici il consiglio comunale, la giunta comunale e il sindaco.