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Comunione ereditaria

La comunione ereditaria è una particolare forma di comunione caratterizzata dalla contitolarità dei beni ereditari da parte degli eredi di una persona defunta (chiamato in diritto il de cuius). In base all'art. 1100 del Codice civile, a essa si applicano in buona parte le stesse disposizioni della comunione ordinaria (artt. 1100-1116 del Codice civile). Il suo scioglimento è regolato dagli artt. 784-791 del Codice di procedura civile, mentre la divisione dei beni è regolata dagli artt. 713-768 del Codice civile. Il termine "comunione ereditaria" compare esplicitamente una sola volta nella legge italiana, ossia all'interno dell'articolo 732 del Codice civile, ed è molto utilizzato in giurisprudenza. Il termine "comunione ereditaria di azienda" si riferisce invece alla successione nel caso di imprese e compare come termine nel DPR 26 aprile 1986, n. 131 e nell'art. 10 comma 2 del Decreto legislativo 31 ottobre 1990, n.347. La comunione ereditaria di azienda risulta in alcuni casi sufficientemente normata, mentre in altri, come nel caso della successione di ditte individuali, le procedure sono stabilite principalmente dalla giurisprudenza e dalla prassi consolidata. In linea generale, la comunione ereditaria ha inizio nel momento in cui i chiamati all'eredità accettano l'eredità divenendo così eredi. L'accettazione non viene solitamente fatta attraverso un atto pubblico oppure in tribunale. Infatti, nel caso si sia nel possesso di beni ereditari, dopo novanta giorni dalla morte del de cuius, si diventa eredi puri e semplici secondo quanto stabilito dall'art. 485 del Codice civile (accettazione dell'eredità). L'incombenza burocratica più frequente tra gli eredi è la compilazione e inoltro all'Agenzia delle Entrate della dichiarazione di successione, da inoltrare entro un anno dalla morte del de cuius.

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