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Nell'Ordinamento giuridico Italiano i reati di rifiuto d'atti d'ufficio e di omissione d'atti d'ufficio sono disciplinati dall'articolo 328 del codice penale, inserito nel libro secondo (rubricato "Dei delitti in particolare"), titolo II (rubricato "Dei delitti contro la pubblica amministrazione"), capo I (rubricato "Dei delitti dei Pubblici ufficiali contro la pubblica amministrazione").
La pubblica amministrazione italiana (in acronimo PA), nell'ordinamento giuridico italiano, indica il complesso degli enti pubblici facenti parte della pubblica amministrazione della Repubblica Italiana.
La pubblica amministrazione (spesso abbreviata in PA) è, in diritto, l'insieme degli enti pubblici che concorrono all'esercizio e alle funzioni dell'amministrazione di uno Stato nelle materie di sua competenza.
Il peculato, nel diritto penale italiano, è il reato previsto dall'art. 314 (Peculato) del codice penale, che recita: Il pubblico ufficiale o l'incaricato di pubblico servizio, che, avendo per ragione del suo ufficio o servizio il possesso o comunque la disponibilità di denaro o di altra cosa mobile altrui, se ne appropria, è punito con la reclusione da quattro a dieci anni e sei mesi. La disciplina del peculato è stata modificata con la Legge 86/1990, recante Modifiche in tema di delitti dei pubblici ufficiali contro la pubblica amministrazione.