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Gli enti previdenziali (o enti pubblici previdenziali), nell'ordinamento giuridico italiano, sono le istituzioni previste ai sensi dell'art. 38 della Costituzione che gestiscono la previdenza e l'assistenza previste dall'Assicurazione Generale Obbligatoria o sue forme sostitutive secondo il modello previdenziale corporativo (pensione di vecchiaia, pensione di anzianità, pensione di invalidità, pensione di inabilità, pensione di reversibilità o pensione ai superstiti o pensione indiretta). Essi gestiscono sistemi pensionistici senza copertura patrimoniale utilizzando il metodo PAYG per il calcolo delle prestazioni previdenziali al fine di garantire la sostenibilità fiscale dei sistemi pensionistici obbligatori. Le attività sono finanziate sia con le imposte specifiche (contributi previdenziali) sia con altri trasferimenti dello Stato. Tali enti pubblici gestiscono quella che è comunemente detta previdenza di primo pilastro, distinta invece dalla previdenza complementare (detta anche "previdenza di secondo pilastro"), che si attua invece su base volontaria. La partecipazione agli enti previdenziali è obbligatoria per legge.
Il termine ente (dal latino ens, participio presente del verbo esse, 'essere') nel linguaggio giuridico viene utilizzato talora come sinonimo di persona giuridica, altre volte con un significato più ampio.
Gli enti pubblici di ricerca, in Italia, sono enti pubblici a rilevanza nazionale, con il compito di svolgere attività di ricerca scientifica nei principali settori di sviluppo delle conoscenze e delle loro applicazioni in ambito tecnico-scientifico.
Per entrata nel bilancio comunale si intende una somma di denaro che l'ente ha a sua disposizione come risorsa per il finanziamento delle spese di gestione ed eventuali investimenti di lungo periodo che il Comune intende realizzare sul suo territorio. L'entrata rappresenta una delle due categorie principali in cui viene suddiviso il bilancio e comprende tutti gli introiti che, a vario titolo, sono di competenza del comune in accordo alle proprie funzioni. Tra questi, si trovano sia le tasse che i contributi e le imposte che il Comune prevede di incassare nel suo territorio, nonché i trasferimenti che riceverà da enti regionali, statali o altri enti pubblici (Es: INPS).
Un ente pubblico economico, nel diritto italiano, è un ente pubblico che è dotato di propria personalità giuridica, proprio patrimonio e proprio personale dipendente.
Un comune, nell'ordinamento giuridico della Repubblica Italiana, è un ente locale territoriale autonomo, che può avere il titolo di città. Formatosi praeter legem secondo i princìpi consolidatisi nei comuni medievali, è previsto dall'art. 114 della costituzione della Repubblica Italiana. Può essere suddiviso in frazioni, le quali possono a loro volta avere un limitato potere grazie a delle apposite assemblee elettive. La disciplina generale è contenuta nel decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e ha come organi politici il consiglio comunale, la giunta comunale e il sindaco.
Il codice dei beni culturali e del paesaggio (conosciuto anche come codice Urbani dal nome dell'allora Ministro per i beni e le attività culturali Giuliano Urbani) è un codice emanato con decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 durante il governo Berlusconi II contenente organico di disposizioni, in materia di beni culturali e beni paesaggistici della Repubblica Italiana.