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La giustizia l'ordine virtuoso dei rapporti umani in funzione del riconoscimento e del trattamento istituzionale dei comportamenti di una persona o di pi persone coniugate in una determinata azione secondo la legge o contro la legge. Per l'esercizio della giustizia deve esistere un codice che classifica i comportamenti non ammessi in una certa comunit umana, e una struttura giudicante che traduca il dettame della legge in una conseguente azione giudiziaria. Al di l dell'azione giudiziaria istituzionalizzata, che opera con una giustizia impositiva e codificata, esiste un senso della giustizia, definito talvolta naturale in quanto ritenuto innato, che impegna ogni singolo individuo a tenere nei confronti dei propri simili o gruppi, in situazioni ordinarie o straordinarie di usare criteri di giudizio, e di conseguente comportamento, rispondenti a giustizia nel senso di onest , correttezza e non lesivit del prossimo. in questo senso che la giustizia diventa una virt morale, quindi privata e non codificata e istituzionalizzata, che per di enorme portata assiologica, in base alla quale si osservano regole comportamentali che riguardano s e gli altri nei doveri e nelle aspettative. La giustizia, per s , per gli altri e per chiunque, si traduce comunque in un dovere e in un diritto che coinvolge chiunque appartenga a una certa comunit , in senso riduttivo, e ogni persona umana in generale, in senso estensivo. La giustizia la costante e perpetua volont , tradotta in azione, di riconoscere a ciascuno ci che gli dovuto; questo l'ufficio, deontologico e inviolabile, che il magistrato preposto deve porre in atto nei luoghi deputati a rendere giustizia: i tribunali. La giustizia, che messa in atto sempre come volont del popolo, anche azione repressiva, potere legittimo di tutelare i diritti di tutti, quindi rendere a ognuno, nelle circostanze riconosciute, di accordare giustizia ascoltando richieste per essa e in nome di essa accordando ci che giusto quando dovuto e a chi dovuto. La negazione della giustizia, ovvero la mancata applicazione dei criteri di giustizia, l'ingiustizia, con diversi gradi di gravit della sua realizzazione a danno di una o pi persone.
Il diritto dell'Unione europea (anche diritto unionale europeo o diritto unionale, già noto come diritto delle Comunità Europee o diritto comunitario) identifica l'insieme di norme giuridiche relative all'organizzazione e allo sviluppo dell'Unione europea.
La Corte di giustizia dell'Unione europea (abbreviato: CGUE; in latino e ufficialmente: Curia; in francese: Cour de Justice de l'Union européenne, CJUE) è un'istituzione dell'Unione europea (UE) con sede in Lussemburgo, presso le torri omonime. La CGUE ha il compito di garantire l'osservanza del diritto comunitario nell'interpretazione e nell'applicazione dei trattati fondativi dell'Unione europea. La tutela giurisdizionale dell'Unione europea è affidata alla Corte, organo unitario, suddiviso in una pluralità di formazioni: la Corte di giustizia (creata nel 1952); il Tribunale (creato nel 1988); il Tribunale della funzione pubblica (creato nel 2004 e cessato dal 1º settembre 2016).La Curia e i suoi compiti non vanno confusi con organi esterni all'UE quali la Corte internazionale di giustizia dell'Aia (che dipende dall'ONU) e la Corte europea dei diritti dell'uomo di Strasburgo (parte del Consiglio d'Europa).