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Il tema dei diritti delle donne si è sviluppato giuridicamente sul finire del XVIII secolo grazie alla Dichiarazione dei diritti della donna e della cittadina (Déclaration des droits de la femme et de la citoyenne, 1791) di Olympe de Gouges, la quale si ispirò al modello della Dichiarazione dei diritti dell'uomo e del cittadino (1789) e della Rivendicazione dei diritti della donna (A Vindication of the Rights of Woman, 1792) di Mary Wollstonecraft.La rivendicazione per le donne dei diritti civili, della condizione economica femminile e dei diritti politici (suffragio femminile) nonché di un miglioramento della condizione femminile costituiscono la base del femminismo a partire dal XIX secolo attraverso la prima ondata femminista e sviluppatasi nel corso del XX secolo. In alcuni paesi questi diritti sono istituzionalizzati o supportati dalla legge, dall'abitudine locale e dal comportamento, mentre in altri vengono ignorati e soppressi. Essi si differenziano dalle nozioni più ampie dei diritti umani attraverso le pretese di un giudizio storico e tradizionale inerente all'esercizio di tali diritti a favore della controparte maschile. I problemi comunemente associati alla nozione di diritti femminili includono, tuttavia non limitandosi ad essi, al diritto all'integrità e all'autonomia corporea, di essere liberi dalla paura di violenza sessuale (più in genere violenza contro le donne), di votare e reggere pubblici uffici, di stipulare contratti legali, di avere uguali diritti nel diritto familiare, di lavorare ed ottenere una retribuzione equa o uguale a quella maschile, di avere diritti riproduttivi, di possedere proprietà ed infine di avere accesso all'istruzione.
La Politica (in greco Τὰ πολιτιϰά) è un'opera di Aristotele dedicata all'amministrazione della polis. È suddivisa in otto libri, nei quali il filosofo analizza le realtà politiche a partire dall'organizzazione della famiglia, intesa come nucleo base della società, per passare ai diversi tipi di costituzione. Centrale è il riferimento alla natura: quest'opera contiene la celeberrima definizione dell'uomo quale «animale politico» (politikòn zôon), e in quanto tale portato per natura a unirsi ai propri simili per formare delle comunità. Nello stesso passo, Aristotele afferma anche che l'uomo è un animale naturalmente provvisto di logos, il che ben si accorda con la sua innata socialità, perché è mediante i logoi che gli uomini possono trovare un terreno di confronto. Diversamente da Antifonte e altri sofisti, secondo i quali la polis limita con le sue leggi la natura dell'uomo, per lo Stagirita lo Stato risponde ai bisogni naturali dell'individuo e, come afferma nelle primissime righe del Libro I, «ogni Stato è una comunità (koinonia) e ogni comunità si costituisce in vista di un bene». Il «bene» perseguito dallo Stato, in quanto comunità più importante che comprende tutte le altre, è da identificare con quello di cui parla l'Etica Nicomachea.È inoltre importante sottolineare che, a differenza di Platone, per Aristotele la politica ha una certa autonomia rispetto alla filosofia: il politico e il legislatore possono svolgere bene il proprio compito grazie alla loro saggezza pratica. La politica è però finalizzata alla filosofia in quanto deve creare le condizioni affinché si possano coltivare la scholè (tempo libero) e le attività teoretiche (tra cui rientrano, oltre alla filosofia, anche la matematica, la fisica, lo studio del cielo).
La condizione e lo status sociale della donna nell'antica Grecia è variabile da polis a polis. Esistono dei casi documentati riguardanti donne che a Delfi, Gortina, Megara e Sparta avevano la facoltà di possedere anche vasti appezzamenti terrieri, il che costituiva la più prestigiosa forma di proprietà privata dell'epoca. Nei poemi omerici il mondo greco viene generalmente descritto come una società improntata ad un forte patriarcato; mentre durante lo sviluppo delle poleis nel corso dell'VIII secolo, vennero istituiti i due grandi gruppi sociali appartenenti alla realtà cittadina, sulla base di criteri preminenti d'esclusione: ossia gli uomini nati liberi da una parte, gli stranieri (meteci) e gli schiavi dall'altra... ma tra gli esclusi vi erano anche le donne. Una delle definizioni date a questo modo di vedere è quello di "club sociale maschile escludente le donne". Aristotele, nella sua Politica (III, 1) definisce la cittadinanza come la capacità di partecipare al potere politico; le donne, alla stessa maniera degli stranieri e degli schiavi, rimasero sempre lontanissime dalla possibilità di accedere ad una qualsivoglia forma di potere politico: non ebbero mai, pertanto, l'occasione di diventare dei veri e propri cittadini. Tranne rarissime eccezioni, si è dovuto attendere fino al periodo ellenistico per vedere grandi figure femminili emergere nel mondo greco (al di fuori di quelle appartenenti per diritto alla mitologia greca), ad esempio regine come Berenice II, Arsinoe II e Cleopatra VII.
Con diritto romano si indica l'insieme delle norme che hanno costituito l'ordinamento giuridico romano per circa tredici secoli, dalla data convenzionale della Fondazione di Roma (753 a.C.) fino alla fine dell'Impero di Giustiniano (565 d.C.). Infatti, tre anni dopo la morte di Giustiniano l'Italia fu invasa dai Longobardi: l'impero d'Occidente si dissolse definitivamente e Bisanzio, formalmente imperiale e romana, si allontanò sempre più dall'eredità dell'antica Roma e della sua civiltà (anche giuridica). L'importanza storica del diritto romano si riflette ancora oggi in una lista di termini legali latini. Infatti, dopo la dissoluzione dell'Impero romano d'Occidente, il Codice giustinianeo rimase in effetti nell'Impero romano d'Oriente, conosciuto come Impero bizantino (331–1453). Dal VII secolo il linguaggio legale in Oriente fu il greco. Il diritto romano definisce un sistema legale applicato nella maggior parte dell'Europa occidentale fino alla fine del XVIII secolo. In Germania, il diritto romano venne utilizzato più a lungo sotto il Sacro Romano Impero (963–1806). Il diritto romano servì inoltre come base per la pratica legale attraverso l'Europa occidentale continentale, così come nella maggior parte delle colonie delle nazioni europee, inclusa l'America latina e pure l'Etiopia. Il sistema inglese e nord americano della common law venne influenzato anche dal diritto romano, in particolare nel loro glossario giuridico latineggiante.Anche la parte orientale dell'Europa venne influenzata dalla giurisprudenza del Corpus Iuris Civilis, specialmente nei paesi come la Romania medievale che creò un nuovo sistema, un mix del diritto romano e locale. L'Europa orientale fu inoltre influenzata dal diritto medievale bizantino.
Il civil law (in Italia detto anche diritto continentale o diritto romano-germanico), è un modello di ordinamento giuridico derivante dal diritto romano, oggi dominante a livello mondiale. Spesso è contrapposto ai modelli cosiddetti di common law dei paesi anglofoni. I sistemi di civil law si sono sviluppati dapprima nell'Europa continentale e poi, in moltissimi stati del pianeta, all'interno della cornice dottrinaria del diritto romano-giustinianeo. Storicamente, è l'insieme dei concetti e dei sistemi derivati in ultima analisi dal Codice di Giustiniano, ma fortemente influenzati dalle consuetudini del diritto napoleonico, germanico, canonico, feudale e locale, nonché da correnti dottrinarie quali il giusnaturalismo, la codificazione e il positivismo giuridico. Concettualmente, procede per astrazioni, formula principi generali e distingue le norme sostanziali da quelle procedurali. Esso considera il diritto giurisprudenziale secondario e subordinato al diritto legislativo. La caratteristica fondamentale di tali sistemi è che essi usano codici con testi brevi che tendono a evitare scenari fattuali specifici.