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Antonio Maria De Luca (Celle di Bulgheria, 20 ottobre 1764 – Salerno, 28 luglio 1828) è stato un patriota e presbitero italiano, l'organizzatore e la vittima più illustre dei moti del Cilento del 1828.
Ugo Sorani (Pitigliano, 4 maggio 1850 – Firenze, 3 aprile 1906) è stato un politico e giurista italiano.
Salvatore Majorana Calatabiano (Militello in Val di Catania, 24 dicembre 1825 – Roma, 23 dicembre 1897) è stato un economista e politico italiano. Capostipite della famiglia Majorana Calatabiano, fu senatore del Regno d'Italia nella XIII legislatura e ministro dell'Agricoltura, Industria e Commercio del Regno d'Italia nei governi Depretis I e Depretis III.
Il Regno delle Due Sicilie fu uno Stato sovrano dell'Europa meridionale esistito dal dicembre 1816 al febbraio 1861, ovvero dalla Restaurazione all'Unit d'Italia. Prima della Rivoluzione francese del 1789 e delle successive campagne napoleoniche, la dinastia dei Borbone regnava sugli stessi territori, ma questi risultavano divisi nel Regno di Napoli e nel Regno di Sicilia. Un anno dopo il congresso di Vienna e con il Trattato di Casalanza, il sovrano Borbone che prima d'allora assumeva in s la corona napoletana (al di qua del Faro) come Ferdinando IV, e quella siciliana (al di l del Faro) come Ferdinando III, riun in un'unica entit statuale il Regno di Napoli e il Regno di Sicilia, attraverso la Legge fondamentale del Regno delle Due Sicilie dell'8 dicembre 1816, a quasi 400 anni dalla prima proclamazione del Regno Utriusque Siciliae da parte di Alfonso il Magnanimo. Inizialmente la capitale era Palermo (secolare sede del Parlamento Siciliano), ma gi l anno successivo (1817) fu spostata a Napoli. Palermo continu ad essere considerata "citt capitale" dell'isola di Sicilia.Ebbe fine con la firma dell'armistizio e la resa di Francesco II il 17 febbraio 1861 e con la proclamazione del Regno d'Italia il 17 marzo dello stesso anno.
L'esposizione del crocifisso nelle aule scolastiche italiane è stato argomento dibattuto nella storia d'Italia. Ad oggi è previsto dall'art. 118 del Regio decreto 30 aprile 1924, n. 965. e dal Regio decreto 26 aprile 1928, n. 1297. Entrambe le disposizioni sono relative agli elementi di arredo delle aule scolastiche e di altri ambienti pubblici e devono ritenersi ancora in vigore in quanto non abrogate. L'esposizione nelle aule giudiziarie è oggetto di un'apposita circolare del 1926 che impone l'esposizione del simbolo di fianco a ritratto del re. La questione è divenuta fonte di vivaci polemiche tra i favorevoli all'esposizione del crocifisso e chi, abbracciando una rigorosa interpretazione del principio di laicità dello Stato italiano, si oppone a tale pratica. La normativa relativa all'imposizione del crocifisso nelle aule scolastiche in Italia trova una prima (indiretta) indicazione nella legge Casati del 1859 sull'importanza della religione cattolica nelle scuole del Regno di Sardegna. Le normative citate dalla giurisprudenza sono contenute in due regi decreti del 1924 e 1928, mai abrogati, relativi rispettivamente alle scuole elementari e medie, sugli arredi scolastici delle aule, dove il crocifisso figura insieme con il ritratto del re d'Italia (con la repubblica, aggiornato con il ritratto del presidente). Non ci sono chiare indicazioni normative per le scuole materne, superiori ed università. Chi si oppone all'esposizione del crocifisso nelle aule scolastiche contesta la violazione del principio di laicità professato dallo Stato italiano. I tribunali civili però si son detti non competenti a giudicare in materia: poiché le indicazioni del ministero non sono vere e proprie leggi civili, ma provvedimenti amministrativi interni alla scuola, la competenza spetta ai vari TAR. Il Consiglio di Stato, di grado superiore ai vari TAR nazionali e supremo organo di consulenza amministrativa, si è pronunciato a favore della presenza del crocifisso nelle aule scolastiche con un parere del 1988 e uno del 2006. La Corte europea per i diritti dell'uomo il 3 novembre 2009 con la sentenza del caso Lautsi stabilì in 1º grado di giudizio che il crocifisso nelle aule è "una violazione del diritto dei genitori a educare i figli secondo le loro convinzioni e del diritto degli alunni alla libertà di religione", imponendo all'Italia un risarcimento di 5.000 euro per danni morali. Tale sentenza è stata poi ribaltata in 2º grado il 18 marzo 2011, quando la Grand Chambre, con 15 voti a favore e due contrari, ha assolto l'Italia accettando la tesi in base alla quale non sussistono elementi che provino l'eventuale influenza sugli alunni dell'esposizione del crocifisso nelle aule scolastiche.