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Giudizio abbreviato

Il giudizio abbreviato è un procedimento penale speciale del sistema giudiziario italiano, previsto dagli articoli 438 e seguenti del codice di procedura penale, che si caratterizza per l'omissione del dibattimento: il giudice decide esclusivamente sulla base degli atti contenuti nel fascicolo del pubblico ministero, eventualmente contenente anche gli atti compiuti dal difensore nell'esercizio di investigazioni difensive, e salva, in ogni caso, la possibilità per l'imputato di chiedere e ottenere un'integrazione probatoria (giudizio abbreviato condizionato). Si instaura solo su espressa richiesta dell'imputato, personalmente o per mezzo del difensore munito di procura speciale. In caso di condanna, la pena è ridotta di un terzo (per i delitti) e della metà per le contravvenzioni; in caso di ergastolo senza isolamento diurno, si applica la riduzione ad anni trenta di reclusione. Il legislatore con legge n. 33 del 12/04/2019 ha attuato una riforma del rito abbreviato, escludendo il giudizio abbreviato per i delitti puniti con la pena dell'ergastolo; ratio della novella è quella di eliminare la possibilità per tali casi di beneficiare della funzione premiale del giudizio abbreviato e assicurare una risposta sanzionatoria particolarmente severa per i delitti di particolare pericolosità sociale.

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