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La pena di morte in Italia è stata in vigore fino al 1889 nel codice penale, fu reintrodotta sotto il fascismo dal 1926 al 1947, rimase fino al 1994 nel Codice Penale Militare di Guerra quando fu abolita da una legge, e fino al 2007 nella Costituzione quando fu rimossa definitivamente.
La naturopatia o medicina naturopatica è un insieme di pratiche di medicina alternativa, i cui fondamenti teorici furono raccolti da principi salutistici di diversa provenienza, forse formulati alla fine del XIX secolo negli Stati Uniti per poi diffondersi, in diverse forme, nel resto del mondo, senza però mai riuscire a dare vita a una medicina autonoma, univocamente e coerentemente definita. Essa dichiara di avere come obiettivo la stimolazione della capacità innata di autoguarigione o di ritorno all'equilibrio del corpo umano, denominata omeostasi, attraverso l'uso di tecniche e di rimedi di diversa natura, oppure attraverso l'adozione di stili di vita sani e in armonia con i "ritmi naturali". Le pratiche naturopatiche possono essere molto varie: massaggi, riflessologia plantare, idroterapia, cromopuntura/cromoterapia, floriterapia, climatoterapia, aromaterapia e molte altre. La medicina scientifica è critica riguardo alla medicina naturopatica, perché i mezzi utilizzati dalla medicina "alternativa" non sono fondati scientificamente, si basano su costrutti teorici non dimostrati; inoltre, i suoi presunti risultati clinici non reggono solitamente alla verifica clinica in studi controllati, e molti dei suoi esponenti usano in maniera fuorviante e suggestiva termini scientifici che hanno in realtà significati molto diversi.
Liberalismo è il termine principale utilizzato a partire dal XX secolo per indicare la dottrina politica, elaborata inizialmente dai filosofi illuministi tra la fine del XVII e il XVIII secolo, che attribuisce all’individuo un valore autonomo rispetto a quello dello stato, e che intende limitare l’azione di quest'ultimo sulla base di una ferma separazione tra pubblico e privato. Il liberalismo, attraversando la storia del mondo occidentale dal XVII secolo ai giorni nostri, ha assunto forme e caratteristiche diverse nei differenti contesti storici e nazionali in cui si è sviluppato, senza però mai rinunciare alla sua originale ispirazione anti-autoritaria.
Per giusnaturalismo o dottrina del diritto naturale (dal latino ius naturale, «diritto di natura») s'intende la corrente di pensiero filosofica che presuppone l'esistenza di una norma di condotta intersoggettiva universalmente valida e immutabile, fondata su una peculiare idea di natura (ma, come nota Bobbio, «‘natura’ è uno dei termini più ambigui in cui sia dato imbattersi nella storia della filosofia»), preesistente a ogni forma storicamente assunta di diritto positivo (termine coniato dai medievali, derivato dal greco thésis, tradotto in latino come positio; e, appunto, positivum riproduceva letteralmente il senso greco del dativo thései, riferentesi al prodotto dell'opera umana) e in grado di realizzare il miglior ordinamento possibile della società umana, servendo «in via principale per decidere le controversie fra gli Stati e fra il governo e il suo popolo».Secondo la dottrina giusnaturalistica il diritto positivo non si adegua mai completamente alla legge naturale, perché esso contiene elementi variabili e accidentali, mutevoli in ogni luogo e in ogni tempo: i diritti positivi sono realizzazioni imperfette e approssimative della norma naturale e perfetta, la quale, da quanto risulta dal manuale settecentesco di Gottfried Achenwall intitolato Jus naturae in usum auditorum, può servire «in via sussidiaria per colmare le lacune del diritto positivo». I temi affrontati dai teorici della dottrina del diritto naturale attengono al diritto, perché pongono in discussione la validità delle leggi, alla morale, in quanto riguardano l'intima coscienza dell'uomo, e, prevedendo limiti al potere dello Stato, alla politica.
I diritti umani (o diritti dell'uomo) sono una concezione filosofico-politica che, accolta come fondamento giuridico dalle Costituzioni moderne, descrive i diritti inalienabili che ogni essere umano possiede. Tra i diritti fondamentali dell'essere umano si possono ricordare: il diritto alla vita, il diritto alla libertà individuale, il diritto all'autodeterminazione, il diritto a un giusto processo, il diritto ad un'esistenza dignitosa, il diritto alla libertà religiosa con il conseguente diritto a cambiare la propria religione, oltre che, di recente tipizzazione normativa, il diritto alla protezione dei propri dati personali (privacy) e il diritto di voto.
Il tema dei diritti delle donne si è sviluppato giuridicamente sul finire del XVIII secolo grazie alla Dichiarazione dei diritti della donna e della cittadina (Déclaration des droits de la femme et de la citoyenne, 1791) di Olympe de Gouges, la quale si ispirò al modello della Dichiarazione dei diritti dell'uomo e del cittadino (1789) e della Rivendicazione dei diritti della donna (A Vindication of the Rights of Woman, 1792) di Mary Wollstonecraft.La rivendicazione per le donne dei diritti civili, della condizione economica femminile e dei diritti politici (suffragio femminile) nonché di un miglioramento della condizione femminile costituiscono la base del femminismo a partire dal XIX secolo attraverso la prima ondata femminista e sviluppatasi nel corso del XX secolo. In alcuni paesi questi diritti sono istituzionalizzati o supportati dalla legge, dall'abitudine locale e dal comportamento, mentre in altri vengono ignorati e soppressi. Essi si differenziano dalle nozioni più ampie dei diritti umani attraverso le pretese di un giudizio storico e tradizionale inerente all'esercizio di tali diritti a favore della controparte maschile. I problemi comunemente associati alla nozione di diritti femminili includono, tuttavia non limitandosi ad essi, al diritto all'integrità e all'autonomia corporea, di essere liberi dalla paura di violenza sessuale (più in genere violenza contro le donne), di votare e reggere pubblici uffici, di stipulare contratti legali, di avere uguali diritti nel diritto familiare, di lavorare ed ottenere una retribuzione equa o uguale a quella maschile, di avere diritti riproduttivi, di possedere proprietà ed infine di avere accesso all'istruzione.
Per common law si intende un modello di ordinamento giuridico, di origine britannica, basato maggiormente sui precedenti giurisprudenziali più che sulla codificazione e in generale leggi e altri atti normativi di organi politici, come invece nei sistemi di civil law, derivanti dal diritto romano. È un sistema nativo dell'Inghilterra medievale, e successivamente diffusosi nei Paesi anglosassoni e negli Stati del Commonwealth. La locuzione common law può assumere diversi significati secondo il contesto.