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Prerogative degli ordini cavallereschi

Le prerogative degli ordini cavallereschi sono dei requisiti fondamentali di un ordine cavalleresco. La vasta letteratura e la consolidata dottrina, interprete della tradizione cavalleresca e delle norme giuridiche degli ordinamenti statuali o nobiliari che hanno avuto o hanno tuttora vigore, consentono di affermare che possono essere propriamente definiti "Ordini Cavallereschi" quelli creati dal Papa o da monarchi cattolici con l'autorizzazione o la protezione del Pontefice. Nel senso si sono costantemente espressi autorevoli e noti studiosi quali Licurgo Cappelletti, Giacomo Carlo Bascapè, Luigi Cibrario, Goffredo di Crollalanza, R. Cuomo, A. Pecchioli, Luciano Pelliccioni Poli, A. Spada, A. Pezzana, Domenico Libertini, Alessandro Gentili, Umberto Lorenzetti e Cristina Belli Montanari, Ph. Puy de Clinchamps, D. Visieux, Franco Cuomo. [1] Tutti i consessi comunque denominati che non discendono dalla Fons honorum papale (come gli ordini delle Repubbliche o delle monarchie non cattoliche) non sono pertanto che ordini di merito ed i titoli o gradi in essi conferiti sono semplici distinzioni onorifiche. In questo senso sono quindi ordini cavallereschi gli Ordini equestri pontifici, il Sovrano Militare Ordine di Malta (la cui denominazione storica era Ordine ospitaliero e militare di San Giovanni di Gerusalemme, detto poi di Rodi e infine di Malta), l'Ordine equestre del Santo Sepolcro di Gerusalemme; tra gli altri, legati a Case sovrane o già sovrane, il Sacro Militare Ordine Costantiniano di San Giorgio, l'Ordine dei Santi Maurizio e Lazzaro, l'Ordine Supremo della Santissima Annunziata.

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