La locuzione latina res mancipi indica in diritto romano una tipologia di beni giuridici ricomprendente cose e diritti ritenuti in epoca risalente di maggior valore.
Il termine mancipi genitivo di "mancipium", termine che in origine indicava l'atto della mancipatio, unico modo con cui era possibile trasferire la propriet della res mancipi. Da qui il nome.
Facevano parte delle res mancipi i fondi e gli edifici siti in Italia, gli schiavi e gli animali che potevano essere domati sul collo o sul dorso (quali i cavalli o gli asini), e le servit prediali.
Il giurista romano Gaio ci fornisce l'elencazione completa di tali res nelle sue istituzioni:
Nel diritto romano risalente e ancora nel diritto romano classico, a tale categoria di res (trasferibili come abbiamo detto con l'atto rituale della mancipatio) si contrapponeva la categoria delle res nec mancipi, che potevano essere trasferite con la semplice consegna delle cose.
In epoca postclassica la distinzione venne quasi del tutto abbandonata e il rito della mancipatio cadde in desuetudine. Ma fu solo con Giustiniano che la magna differentia venne abolita formalmente con una Costituzione imperiale. Di essa infatti non v' alcuna traccia nel Corpus iuris civilis