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Il tribunale ordinario, nell'ordinamento giudiziario italiano, è l'organo giurisdizionale deputato a conoscere, in primo grado, delle cause civili e dei reati che non appartengono alla competenza verticale di altri giudici ordinari, nonché, in sede di appello, delle sentenze pronunciate in primo grado dal giudice di pace. La sua competenza territoriale è limitata a una circoscrizione giudiziaria, anche detta circondario.
Il Tribunale della Rota Romana (in latino Tribunal Rotae Romanae, noto anche come Tribunale della Sacra Rota), è un dicastero della Curia romana ed è il tribunale ordinario della Santa Sede. Ha sede a Roma, nel Palazzo della Cancelleria, ma in antico ebbe sede anche nel Palazzo Farnese.
Un tribunale amministrativo regionale (TAR) è, nell'ordinamento della Repubblica italiana, un organo di giurisdizione amministrativa. Il TAR è competente a giudicare sui ricorsi, proposti contro atti amministrativi, da soggetti che si ritengano lesi (in maniera non conforme all'ordinamento giuridico) in un proprio interesse legittimo. Si tratta di giudici amministrativi di primo grado, le cui sentenze sono appellabili dinanzi al Consiglio di Stato. Per il medesimo motivo, è l'unico tipo di magistratura speciale a prevedere solo due gradi di giudizio.
Il Dipartimento della Protezione Civile è la struttura del governo della Repubblica Italiana preposta al coordinamento delle politiche e delle attività in tema di difesa e protezione civile, facente capo alla Presidenza del Consiglio dei ministri. Istituito dalla legge 24 febbraio 1992, n. 225 si occupa a livello nazionale della previsione, prevenzione, gestione e superamento di disastri, calamità, umane e naturali, di situazioni di emergenza inoltre si occupa anche di settori quali antincendio boschivo e rischio idrogeologico. L'attuale capo del Dipartimento è Angelo Borrelli. La citata normativa venne modificata nel 2012, sancendo la costituzione del servizio nazionale della protezione civile, che può anche avvalersi della collaborazione dei soggetti operanti nell'ambito del servizio civile nazionale.
Un comune, nell'ordinamento giuridico della Repubblica Italiana, è un ente locale territoriale autonomo, che può avere il titolo di città. Formatosi praeter legem secondo i princìpi consolidatisi nei comuni medievali, è previsto dall'art. 114 della costituzione della Repubblica Italiana. Può essere suddiviso in frazioni, le quali possono a loro volta avere un limitato potere grazie a delle apposite assemblee elettive. La disciplina generale è contenuta nel decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e ha come organi politici il consiglio comunale, la giunta comunale e il sindaco.
La circoscrizione di decentramento comunale (detta anche, nel linguaggio corrente, circoscrizione comunale o semplicemente circoscrizione, indicata ancor più semplicemente con termini come zona e simili) è, nell'ordinamento italiano, un organismo di partecipazione, consultazione e gestione dei servizi di base, nonché di esercizio di funzioni delegate, istituito dal comune con competenza su una parte del suo territorio comprendente una o più frazioni contigue. Alcuni statuti comunali hanno denominato diversamente tali organismi che, ad esempio, prendono il nome di municipi a Roma, Milano, Bari e Genova, di municipalità a Venezia e Napoli e di quartieri a Firenze e Bologna. Oltre alle precedenti, solo Torino e Verona, tra le città delle regioni a statuto ordinario, superano il limite di 250.000 abitanti che la legge fissa per l'istituzione delle circoscrizioni, che quindi sono state mantenute. Le regioni a statuto speciale hanno fissato regole proprie, per cui sono suddivise in tali organismi Trento, Bolzano e Trieste, mentre in Sardegna sono state soppresse, con l'eccezione di Pirri a Cagliari e della circoscrizione unica di Sassari (ex 4ª, che raggruppa le frazioni), così come in Sicilia, dove rimangono solo a Palermo, Catania e Messina.
La Camera dei deputati (o semplicemente Camera), nell'ordinamento costituzionale italiano, è l'assemblea legislativa che, insieme al Senato della Repubblica, compone il Parlamento. Istituita nel 1861, succedeva alla Camera dei deputati sardo-piemontese e, durante il periodo monarchico, era affiancata dal Senato del Regno; restò operativa fino al 1939, allorché fu soppiantata dalla Camera dei fasci e delle corporazioni, venendo infine ripristinata con l'avvento della Costituzione repubblicana. È contemplata all'interno del Titolo I della parte seconda della Costituzione che, nel disciplinare il Parlamento nel suo insieme, delinea un sistema bicamerale perfetto.
Il brefotrofio è l'istituto che accoglie e alleva i neonati illegittimi, abbandonati o in pericolo di abbandono. Si distingue dall'orfanotrofio, attuali case famiglia, che è invece la struttura di accoglienza dove sono accolti ed educati i bambini orfani, e a cui vengono anche affidati minori abbandonati o maltrattati dai genitori naturali. Il termine deriva dal latino tardo brephotrophīum (attestato nel Codex di Giustiniano: 534 d.C.), prestito dal greco brephotrophêion (βρεϕοτροϕεῖον), composto di bréphos (βρέϕος) «neonato, infante» e il tema di tréphein «allevare, nutrire». In italiano, il termine, documentato dal 1796, fu assunto nel primo Ottocento, assieme ad altri nomi mutuati dalle lingue classiche, per designare nuove istituzioni: non solo a causa delle preferenze del linguaggio burocratico per le parole difficili, ma anche per la sua funzione eufemistica.