Accedi all'area personale per aggiungere e visualizzare i tuoi libri preferiti
Diritto, nel lessico giuridico, è l'insieme delle norme giuridiche presenti in un ordinamento giuridico e/o delle norme giuridiche che regolano una determinata disciplina, ma anche un sinonimo di potere o facoltà. Per estensione indica anche la scienza che studia le norme giuridiche e le fonti giuridiche; altri significati ancora possono derivare da fraseologie di dettaglio.
I diritti umani (o diritti dell'uomo) sono una concezione filosofico-politica che, accolta come fondamento giuridico dalle Costituzioni moderne, descrive i diritti inalienabili che ogni essere umano possiede. Tra i diritti fondamentali dell'essere umano si possono ricordare: il diritto alla vita, il diritto alla libertà individuale, il diritto all'autodeterminazione, il diritto a un giusto processo, il diritto ad un'esistenza dignitosa, il diritto alla libertà religiosa con il conseguente diritto a cambiare la propria religione, oltre che, di recente tipizzazione normativa, il diritto alla protezione dei propri dati personali (privacy) e il diritto di voto.
Per fonte del diritto si indica ogni atto giuridico avente forza di legge o altro elemento in forza del quale vengano emanate, modificate o eliminate le norme giuridiche in un determinato ambito giuridico.
Il copyright (termine di lingua inglese che letteralmente significa diritto di copia) è un termine che identifica il diritto d'autore nei paesi di common law, dal quale però differisce sotto vari aspetti. Ciononostante, il termine viene comunemente usato anche per indicare genericamente la normativa sul diritto d'autore degli ordinamenti di civil law. È solitamente abbreviato con il simbolo ©. Quando tale simbolo non è utilizzabile si riproduce con la lettera "c" posta tra parentesi: (c) o (C). In base alla Convenzione di Berna è stata introdotta la regola della durata più breve.
Il diritto d'autore un ramo del diritto privato che ha lo scopo di tutelare i frutti dell'attivit intellettuale attraverso il riconoscimento all'autore originario dell'opera di una serie di diritti di carattere sia morale, sia patrimoniale. L'esercizio in forma esclusiva di questi diritti da parte dell'autore permette a lui e ai suoi aventi causa (ossia tutti coloro che hanno l'autorizzazione di utilizzo [secondo il contratto creato tra i vari soggetti in questione] dal punto di vista giuridico, dell'autore) di remunerarsi per un periodo limitato nel tempo attraverso lo sfruttamento commerciale dell'opera. In particolare, il diritto d'autore una figura propria degli ordinamenti di civil law (tra i quali la Francia e l'Italia), mentre in quelli di common law (come gli Stati Uniti e il Regno Unito), esiste l'istituto parzialmente diverso del copyright.
Lo Stato Pontificio (Stato della Chiesa fu il suo nome ufficiale fino al 1815, detto anche Stato Ecclesiastico) fu l'entità statuale costituita dall'insieme dei territori su cui la Santa Sede esercitò il proprio potere temporale dal 751 o 756 al 1870, ovvero più di un millennio. Era governato da una teocrazia con a capo il Papa come guida religiosa, politica e militare. Durante la sua esistenza ebbe periodi in cui il suo prestigio e la sua influenza sullo scacchiere politico europeo furono rimarchevoli; la sua proiezione internazionale uscì dai limiti territoriali che le circostanze storiche gli avevano assegnato in relazione al Sacro Romano Impero. I vincoli di vassallaggio dettati dalla Santa Sede condizionarono talvolta importanti stati indipendenti come il Regno di Sicilia, il Regno di Napoli, il Regno d'Inghilterra, il Regno di Francia, il Regno di Spagna, il Regno del Portogallo, la Corona d'Aragona, il Regno d'Ungheria, l'Impero austriaco e altri stati. Terminò la sua esistenza nel 1870, dopo l'annessione al Regno d'Italia di tre legazioni, con gli eventi che seguirono la fine della Seconda guerra d'indipendenza italiana e la spedizione dei Mille (1859 - 1861) e con la presa di Roma e la successiva annessione della quarta legazione e del circondario di Roma (1870).
La Costituzione della Repubblica Italiana è la legge fondamentale dello Stato italiano, che in quanto tale occupa il vertice della gerarchia delle fonti nell'ordinamento giuridico della Repubblica: considerata una costituzione scritta, rigida, lunga, votata, compromissoria, laica, democratica e tendenzialmente programmatica, è formata da 139 articoli e di 18 disposizioni transitorie e finali.Approvata dall'Assemblea Costituente il 22 dicembre 1947 e promulgata dal capo provvisorio dello Stato Enrico De Nicola il 27 dicembre seguente, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 298, edizione straordinaria, dello stesso giorno, ed entrata in vigore il 1º gennaio 1948, ne esistono tre originali, uno dei quali conservato presso l'archivio storico della Presidenza della Repubblica Italiana.