Tribunale di commercio
In Francia e altri ordinamenti che ne hanno seguito il modello (tra cui il Belgio e, in passato, l'Italia) il tribunale di commercio un organo giurisdizionale competente a decidere sulle controversie di diritto commerciale insorte tra commercianti e, in certi casi, tra questi e non commerciati, nonch in materia di societ commerciali, fallimento e altre procedure concorsuali, costituito da giudici laici eletti o comunque tratti dai commercianti (in Belgio, per , il presidente un magistrato professionale).
In Francia i tribunali di commercio furono introdotti all'epoca della Rivoluzione, con legge del 16 e 24 agosto 1790, riprendendo le precedenti jurisdictions consulaires (cos dette perch costituite da un giudice e quattro consoli elettivi), la prima delle quali fu creata a Lione nel 1419. Attualmente sono 141. I giudici sono eletti da un collegio elettorale costituito dai giudici in carica, dagli ex giudici e dai d l gu s consulaires eletti a loro volta dai commerciati; rimangono in carica per quattro anni e possono ricoprire fino a quattro mandati consecutivi. Il presidente eletto dai giudici, per quattro anni, tra quelli di loro che esercitano le funzioni da almeno sei anni.
In Italia, secondo l'ordinamento giudiziario stabilito dal R.D. 5 dicembre 1865, n. 2626, il tribunale di commercio giudicava in prima istanza e in appello le cause di natura commerciale. Ne furono creati 25. Erano composti da un presidente, dagli eventuali vicepresidenti (laddove divisi in sezioni: la prima era presieduta dal presidente, le altre dai vicepresidenti), nonch da giudici ordinari e supplenti, tutti scelti tra i commercianti, nominati dal Re su proposta della camera di commercio per tre anni, rinnovabili una sola volta. Giudicavano in collegi costituiti da tre magistrati. Ove per difetto di giudici ordinari e supplenti non potessero funzionare, la loro competenza era provvisoriamente devoluta al tribunale civile e correzionale del circondario (ora tribunale ordinario). Furono soppressi con la legge 25 gennaio 1888, n. 5147, che unific la giurisdizione commerciale a quella civile, attribuendola al tribunale civile e correzionale.
I tribunali di commercio sono stati aboliti anche da Paesi Bassi, Portogallo e Brasile.