nel quale si tratta delle eredita' intestate secondo le disposizioni del diritto patrio, secondo le regole del diritto romano, e secondo le teorie della pratica giurisprudenza del foro; e si tratta ugualmente della legittima, e della dote dovuta alle femmine escluse dalle successioni in concorrenza de' maschi
nel quale si tratta delle eredita' intestate secondo le disposizioni del diritto patrio, secondo le regole del diritto romano, e secondo le teorie della pratica giurisprudenza del foro; e si tratta ugualmente della legittima, e della dote dovuta alle femmine escluse dalle successioni in concorrenza de' maschi
nel quale si tratta delle eredita' intestate secondo le disposizioni del diritto patrio, secondo le regole del diritto romano, e secondo le teorie della pratica giurisprudenza del foro; e si tratta ugualmente della legittima, e della dote dovuta alle femmine escluse dalle successioni in concorrenza de' maschi
nel quale si tratta delle eredita' intestate secondo le disposizioni del diritto patrio, secondo le regole del diritto romano, e secondo le teorie della pratica giurisprudenza del foro; e si tratta ugualmente della legittima, e della dote dovuta alle femmine escluse dalle successioni in concorrenza de' maschi
nel quale si tratta delle eredita' intestate secondo le disposizioni del diritto patrio, secondo le regole del diritto romano, e secondo le teorie della pratica giurisprudenza del foro; e si tratta ugualmente della legittima, e della dote dovuta alle femmine escluse dalle successioni in concorrenza de' maschi
nel quale si tratta delle eredita' intestate secondo le disposizioni del diritto patrio, secondo le regole del diritto romano, e secondo le teorie della pratica giurisprudenza del foro; e si tratta ugualmente della legittima, e della dote dovuta alle femmine escluse dalle successioni in concorrenza de' maschi
nel quale si tratta delle eredita' intestate secondo le disposizioni del diritto patrio, secondo le regole del diritto romano, e secondo le teorie della pratica giurisprudenza del foro; e si tratta ugualmente della legittima, e della dote dovuta alle femmine escluse dalle successioni in concorrenza de' maschi