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Autore principale: Carrara, Francesco, 1805-1888
Fa parte di: Parte speciale, ossia Esposizione dei delitti in specie
Diritto, nel lessico giuridico, è l'insieme delle norme giuridiche presenti in un ordinamento giuridico e/o delle norme giuridiche che regolano una determinata disciplina, ma anche un sinonimo di potere o facoltà. Per estensione indica anche la scienza che studia le norme giuridiche e le fonti giuridiche; altri significati ancora possono derivare da fraseologie di dettaglio.
I diritti umani (o diritti dell'uomo) sono una concezione filosofico-politica che, accolta come fondamento giuridico dalle Costituzioni moderne, descrive i diritti inalienabili che ogni essere umano possiede. Tra i diritti fondamentali dell'essere umano si possono ricordare: il diritto alla vita, il diritto alla libertà individuale, il diritto all'autodeterminazione, il diritto a un giusto processo, il diritto ad un'esistenza dignitosa, il diritto alla libertà religiosa con il conseguente diritto a cambiare la propria religione, oltre che, di recente tipizzazione normativa, il diritto alla protezione dei propri dati personali (privacy) e il diritto di voto.
Con diritto romano si indica l'insieme delle norme che hanno costituito l'ordinamento giuridico romano per circa tredici secoli, dalla data convenzionale della Fondazione di Roma (753 a.C.) fino alla fine dell'Impero di Giustiniano (565 d.C.). Infatti, tre anni dopo la morte di Giustiniano l'Italia fu invasa dai Longobardi: l'impero d'Occidente si dissolse definitivamente e Bisanzio, formalmente imperiale e romana, si allontanò sempre più dall'eredità dell'antica Roma e della sua civiltà (anche giuridica). L'importanza storica del diritto romano si riflette ancora oggi in una lista di termini legali latini. Infatti, dopo la dissoluzione dell'Impero romano d'Occidente, il Codice giustinianeo rimase in effetti nell'Impero romano d'Oriente, conosciuto come Impero bizantino (331–1453). Dal VII secolo il linguaggio legale in Oriente fu il greco. Il diritto romano definisce un sistema legale applicato nella maggior parte dell'Europa occidentale fino alla fine del XVIII secolo. In Germania, il diritto romano venne utilizzato più a lungo sotto il Sacro Romano Impero (963–1806). Il diritto romano servì inoltre come base per la pratica legale attraverso l'Europa occidentale continentale, così come nella maggior parte delle colonie delle nazioni europee, inclusa l'America latina e pure l'Etiopia. Il sistema inglese e nord americano della common law venne influenzato anche dal diritto romano, in particolare nel loro glossario giuridico latineggiante.Anche la parte orientale dell'Europa venne influenzata dalla giurisprudenza del Corpus Iuris Civilis, specialmente nei paesi come la Romania medievale che creò un nuovo sistema, un mix del diritto romano e locale. L'Europa orientale fu inoltre influenzata dal diritto medievale bizantino.
Il diritto d'autore è un istituto giuridico, all'interno del diritto privato, che ha lo scopo di tutelare i frutti dell'attività intellettuale di carattere creativo (ovvero le opere devono essere nuove ed originali), attraverso il riconoscimento all'autore originario (o agli autori in caso di collaborazione creativa) dell'opera di una serie di diritti di carattere sia morale, sia patrimoniale. Il diritto d'autore si applica ad arti figurative, architettura, teatro, cinematografia, programmi per elaboratore e banche dati, ma alcune opere non sono tutelate, ad esempio le leggi o i testi degli atti ufficiali dello Stato o delle amministrazioni pubbliche. Il soggetto titolare dei diritti d'autore è generalmente colui che crea l'opera, ma vi sono delle eccezioni: per quanto riguarda una testata giornalistica, ad esempio, il detentore dei diritti è l'editore, anche se i vari articoli sono stati scritti da altri dipendenti (che però mantengono i diritti morali in quanto effettivi creatori dell'opera in questione); oppure per un'opera cinematografica, chi detiene i diritti è il produttore. L'esercizio in forma esclusiva di questi diritti da parte dell'autore permette a lui e ai suoi aventi causa di remunerarsi per un periodo limitato nel tempo attraverso lo sfruttamento commerciale dell'opera. In particolare, il diritto d'autore è una figura propria degli ordinamenti di civil law (tra i quali la Francia e l'Italia), mentre in quelli di common law (come gli Stati Uniti e il Regno Unito), esiste l'istituto parzialmente diverso del copyright.
Il diritto canonico è costituito dall'insieme delle norme giuridiche formulate dalla Chiesa cattolica, che regolano l'attività dei fedeli e delle strutture ecclesiastiche nel mondo nonché le relazioni inter-ecclesiastiche e quelle con la società esterna. Si applica altresì come diritto statuale proprio all'interno dello Stato della Città del Vaticano. Non va confuso con il diritto ecclesiastico, che è il diritto con cui gli stati regolano i loro rapporti coi credenti e con le varie confessioni religiose.
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