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Autore principale: IRES Toscana
Pubblicazione: Firenze : s.n., 1985
Tipo di risorsa: testo, Livello bibliografico: monografia, Lingua: ita, Paese: IT
Fa parte di: IRES Toscana Quaderni
L'interpello, secondo il diritto italiano, è un'istanza che il contribuente rivolge all'amministrazione finanziaria affinché quest'ultima dia una valutazione preventiva ad un'operazione economica ancora in fieri. L'ordinamento tributario italiano prevede diverse tipologie.
Il trust (traduzione letterale "fiducia"; la traduzione concettuale sarebbe "affido" intendendo l'affido di beni mobili/immobili) è un istituto del sistema giuridico di common law, sorto nell'ambito della giurisdizione di equity, che serve a regolare una molteplicità di rapporti giuridici di natura patrimoniale (isolamento e protezione di patrimoni, gestioni patrimoniali controllate ed in materia di successioni, pensionistica, diritto societario e fiscale). Nulla ha a che vedere con l'istituto in argomento il termine antitrust, insieme di norme/istituzione a garanzia della effettiva concorrenza nei mercati economici: in tale caso il termine inglese "trust" è da intendersi nella sua accezione di "cartello" o "accordo" (in danno dei consumatori) fra imprese (solitamente in regime di oligopolio su scala nazionale o internazionale) idoneo a incidere negativamente sulle normali dinamiche del mercato libero e concorrenziale.
Il consolidato fiscale è un'opportunità di modalità di tassazione concesso ai gruppi societari dal "nuovo" Testo Unico delle Imposte sui Redditi (TUIR, D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917), la cui disciplina è indicata negli artt. 117-129. Non tutti i gruppi però possono effettuare l'opzione per il consolidato; un'eccezione, ad esempio, è costituita dalle società che optano per la trasparenza in qualità di partecipate (artt. 115-116 del TUIR). Il consolidato consente di far sorgere un'unica obbligazione tributaria a fronte di una moltitudine di soggetti passivi IRES (società o enti commerciali che siano) legati tra di loro da un rapporto di controllo. Ai fini del consolidato fiscale il controllo è individuato come detenzione in un'altra società di capitali di azioni che permettono l'ottenimento della maggioranza dei diritti di voto esercitabili in assemblea ordinaria (art. 2359, comma 1, par. 1, del codice civile) o la cui partecipazione agli utili è superiore al 50%. Per il calcolo di tali soglie si computa anche il controllo indiretto per la quota demoltiplicata (A controlla al 70% B, B controlla all'80% C: dunque A non controlla direttamente C, ma la controlla indirettamente - per mezzo di B - al 70%*80%=56%). L'adesione al consolidamento si effettua per mezzo di un'opzione congiunta dell'ente controllante e degli enti controllati con validità triennale. In questo triennio se viene meno il rapporto di controllo il regime fiscale si scioglie con effetti anche per il periodo pregresso. Comunque, condizione essenziale per la procedura di consolidato è l'invio telematico di un apposito modello all'Agenzia delle Entrate (D.M. 9 giugno 2006). Con l'adesione al consolidato fiscale l'obbligazione tributaria in capo al gruppo è determinata con l'applicazione dell'aliquota di tassazione ad una base imponibile data come somma algebrica del reddito netto dell'ente controllante e di quello degli enti controllati (per intero anche se la partecipazione non è totalitaria, così non vi saranno obbligazioni tributarie dirette in capo all'ente controllato). La base imponibile consolidata si formerà considerando i trasferimenti infragruppo in regime di neutralità fiscale; i dividendi che l'ente controllante riceve dagli enti controllati sono totalmente esenti da tassazione. L'ente controllante è responsabile per i maggiori debiti di imposta, e per i relativi interessi, riferiti al reddito complessivo globale; mentre l'ente controllato risponde solidalmente assieme all'ente controllante solamente per i maggiori debiti di imposta/interessi/sanzioni riferiti alla sua base imponibile. Vi è inoltre la possibilità di esercitare l'opzione per il cosiddetto "Consolidato mondiale" da parte delle società (o enti commerciali) residenti per i redditi conseguiti dalle controllate non residenti (artt. 130-142 del TUIR).
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