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Fa parte di: Raccolta di scritti sulla Costituzione : 27 dicembre 1947-27 dicembre 1957 / [a cura del] Comitato nazionale per la celebrazione del primo decennale della promulgazione della Costituzione
Fa parte di: Raccolta di scritti sulla Costituzione
Serie: Raccolta di scritti sulla Costituzione ; 5
Fa parte di: Raccolta di scritti sulla Costituzione / [a cura del Comitato nazionale per la celebrazione del primo decennale della promulgazione della Costituzione] ; [scritti di G. Gronchi ... et al.]
La Costituzione della Repubblica Italiana è la legge fondamentale dello Stato italiano, che in quanto tale occupa il vertice della gerarchia delle fonti nell'ordinamento giuridico della Repubblica: considerata una costituzione scritta, rigida, lunga, votata, compromissoria, laica, democratica e tendenzialmente programmatica, è formata da 139 articoli e di 18 disposizioni transitorie e finali.Approvata dall'Assemblea Costituente il 22 dicembre 1947 e promulgata dal capo provvisorio dello Stato Enrico De Nicola il 27 dicembre seguente, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 298, edizione straordinaria, dello stesso giorno, ed entrata in vigore il 1º gennaio 1948, ne esistono tre originali, uno dei quali conservato presso l'archivio storico della Presidenza della Repubblica Italiana.
Il Parlamento, nell'ordinamento italiano, è l'organo costituzionale cui è attribuito l'esercizio della funzione legislativa. Ha una struttura di tipo bicamerale, componendosi della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica, ed è contemplato dal Titolo I della parte seconda della Costituzione; nell'Italia monarchica si articolava, secondo quanto previsto dallo Statuto Albertino, in Camera dei deputati e Senato del Regno.
L'articolo 21 della Costituzione italiana afferma il principio della libertà di manifestazione del pensiero.
Il regionalismo, in Italia, è il processo di decentramento che ha portato a concedere autonomia legislativa e amministrativa alle regioni italiane. Il decentramento amministrativo è stato introdotto nel 1948 con la Costituzione Italiana, in cui viene esplicitamente citato all'articolo 5, come principio alternativo e opposto al principio dell'accentramento amministrativo. Il più ampio decentramento amministrativo viene realizzato concretamente attraverso l'attribuzione delle relative funzioni a organi diversi da quelli centrali, ovvero gli enti locali. Sebbene costituzionalmente previsto, il decentramento avvenne in maniera graduale e progressivo, in tema si ricordano la legge 16 maggio 1970, n. 281, la legge 22 luglio 1975, n. 382 e il d.lgs. 31 marzo 1998, n. 112. I suoi fautori sostengono che il decentramento regionale offra maggiori garanzie contro ogni attentato alla libertà: esso risponderebbe agli effettivi bisogni della vita del paese (autonomie amministrative che comportano una maggiore conoscenza dei problemi economici della singola regione), varia nella sua unità, e permetterebbe una struttura dello Stato più articolata e democratica.
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