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Autore principale: CENTRO CULTURA LEGALITA' DEMOCRATICA; Centro cultura legalità democratica
Pubblicazione: Firenze : Regione Toscana, stampa 2001
Tipo di risorsa: testo, Livello bibliografico: monografia, Lingua: ita, Paese: it
La bibliografia (dal greco βιβλίον biblìon, "libro", e γράφω gràpho, "scrivere", ovvero "libro sui libri", benché i greci non abbiano mai combinato questi termini nel senso odierno) enumerativa (o sistematica) si può intendere: l'elenco di libri, saggi, riviste, articoli su un particolare argomento o su uno specifico autore; l'elenco di pubblicazioni usate e citate nella stesura specialmente di un saggio, di un articolo, di un libro; la scienza che studia la catalogazione sistematica dei libri.Invece la bibliografia definita analitica o critica, altrimenti detta bibliologia, si occupa degli aspetti fisici dei singoli libri come caratteri, impaginazione, carta, ecc..
La legislazione italiana dei beni culturali è quella parte del diritto italiano che disciplina la valorizzazione, conservazione, tutela e fruizione dei beni culturali. L'evoluzione normativa è risultata intensa in questo settore, soprattutto negli ultimi anni, con diversi interventi che hanno modificato la legislazione in precedenza vigente, risalente alla fine degli anni trenta del XX secolo, in particolare riguardo alla definizione di "bene culturale" e all'attribuzione alle regioni e agli enti locali di alcune competenze precedentemente riservate allo Stato.
Il catalogo europeo dei rifiuti è l'elenco dei codici di classificazione dei rifiuti (Codice Europeo del Rifiuto, CER) secondo la direttiva 75/442/CEE, che definisce il termine rifiuti nel modo seguente: "qualsiasi sostanza od oggetto che rientri nelle categorie riportate nell'allegato I e di cui il detentore si disfi o abbia deciso o abbia l'obbligo di disfarsi". L'allegato I è denominato Elenco europeo dei rifiuti (List of wastes) e si applica a tutti i rifiuti, siano essi destinati allo smaltimento o al recupero. I codici CER sono delle sequenze numeriche, composte da 6 cifre riunite in coppie (es. 03 01 01 scarti di corteccia e sughero), volte a identificare un rifiuto, di norma, in base al processo produttivo da cui è originato. Il primo gruppo identifica il capitolo, mentre il secondo usualmente il processo produttivo. I codici, originariamente 839, sono inseriti all'interno dell'Elenco dei rifiuti istituito dall'Unione europea con la decisione 2000/532/Ce. L'Elenco dei rifiuti della UE è stato recepito in Italia a partire dal 1º gennaio 2002 in sostituzione della precedente normativa. L'elenco dei rifiuti riportato nella decisione 2000/532/Ce è stato trasposto in Italia con due provvedimenti di riordino della normativa sui rifiuti: il Dlgs 152/2006 (recante "Norme in materia ambientale"), allegati alla parte quarta, allegato D; il Dm Ministero dell'ambiente del 2 maggio 2006 ("Istituzione dell'elenco dei rifiuti") emanato in attuazione del Dlgs 152/2006 e successivamente dichiarato incapace di produrre effetti giuridici, non essendo stato sottoposto al preventivo e necessario controllo della Corte dei conti, con comunicato del Ministero dell'Ambiente pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 146 del 26 giugno 2006.Con la decisione 2014/955/Ue (entrata in vigore il 1º giugno 2015) sono stati aggiunti all'elenco tre nuovi codici (pertanto dunque l'elenco comprende 842 voci) e sono state modificate le descrizioni relative ad alcune voci esistenti. I codici CER si dividono in non pericolosi e pericolosi; i secondi vengono identificati graficamente con un asterisco "*" dopo le cifre (es. 02 01 08* rifiuti agrochimici contenenti sostanze pericolose). La pericolosità di un rifiuto, quando non è determinabile dalle schede di sicurezza dei prodotti lo costituiscono, viene determinata tramite analisi di laboratorio volte a verificare l'eventuale superamento di valori di soglia individuati dalle Direttive sulla classificazione, l'etichettatura e l'imballaggio delle sostanze pericolose. Questo si applica alle tipologie di rifiuti individuati da "codici CER a specchio", ossia una coppia di diversi codici CER che si riferiscono allo stesso rifiuto, uno (asteriscato) nel caso in cui esso sia pericoloso e l'altro (non asteriscato) nel caso in cui non lo sia. Altri tipi di rifiuti, invece, sono necessariamente pericolosi o non pericolosi in base alla loro tipologia e pertanto la loro classificazione non richiede analisi. Ai rifiuti pericolosi va anche attribuita una classe di pericolosità indicata con la sigla HP, seguita da un numero da 1 a 15. La miscelazione di rifiuti con diversi codici CER o stesso codice CER ma diversa classe di pericolosità in fase di deposito temporaneo o trasporto è vietata.
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Record aggiornato il: 2024-03-24T01:57:41.622Z