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Autore principale: Bifulco, Felice
Pubblicazione: Firenze : s.n., 2013
Tipo di risorsa: testo, Livello bibliografico: monografia, Lingua: ita, Paese: IT
Nel diritto del lavoro italiano, il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza (RLS) è la figura, eletta o designata, che ha il compito in un'azienda di rappresentare i lavoratori per quanto concerne la salute e sicurezza nei luoghi di lavoro
La legge 20 maggio 1970, n. 300 - meglio conosciuta come statuto dei lavoratori - è una delle normative principali della Repubblica Italiana in tema di diritto del lavoro. Introdusse importanti e notevoli modifiche sia sul piano delle condizioni di lavoro che su quello dei rapporti fra i datori di lavoro e i lavoratori, con alcune disposizioni a tutela di questi ultimi e nel campo delle rappresentanze sindacali; ad oggi di fatto costituisce, a seguito di minori integrazioni e modifiche, l'ossatura e la base di molte previsioni ordinamentali in materia di diritto del lavoro in Italia.
Il termine quadro indica, nel diritto del lavoro italiano, una qualifica del lavoratore dipendente.
La classificazione dei lavoratori in Italia, nell'ambito del diritto del lavoro italiano, indica la classificazione dei lavoratori dipendenti.
L'articolo 18 dello statuto dei lavoratori è un articolo della legge 20 maggio 1970, n. 300 della Repubblica Italiana (meglio conosciuta come statuto dei lavoratori). L'articolo tutela i lavoratori dipendenti in caso di licenziamento illegittimo, ingiusto e discriminatorio: nella sua versione iniziale, abolita nel 2015, tramite il Jobs Act, costituiva applicazione della tutela reale, disciplinando il reintegro con risarcimento e l'indennità in sostituzione della reintegrazione in caso di licenziamento illegittimo (cioè effettuato senza comunicazione dei motivi, ingiustificato o discriminatorio) di un lavoratore.
I prestiti sindacati, conosciuti anche come "finanziamenti in pool", sono erogati da un consorzio di banche (il pool) a favore di un'impresa. Scopo di tale raggruppamento è la ripartizione del rischio e dello sforzo di finanziamento; il pool si scioglie una volta ultimata l'operazione. I prestiti in pool fanno parte di quella categoria di finanziamenti a medio-lungo termine che concedono le banche. La terminologia usata è quasi sempre di origine anglosassone e, sia pure con qualche oscillazione, si usa indicare il gruppo di istituzioni creditizie come lenders e il mutuatario borrower. Si distingue normalmente: la banca arranger che si assume l'onere dell'organizzazione, la banca capofila, (spesso coincide con la banca arranger) che coordina dopo la sindacazione la banca agente che cura tutti gli aspetti amministrativi dopo l'operatività del prestito la banca partecipante che eroga una quota parte del prestito.
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