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Autore principale: Bruni, Francesco
L'unione di comuni è un ente italiano disciplinato dal decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, che attua la legge 3 agosto 1999, n. 265, in particolare dall'articolo 32. L'ente è costituito da due o più comuni per l'esercizio congiunto di funzioni o servizi di competenza comunale. L'unione è dotata di autonomia statutaria nell'ambito dei principi fissati dalla Costituzione e dalle norme comunitarie, statali e regionali. Il D.Lgs. 267/2000 la definisce come un ente locale, ma la sentenza della Corte costituzionale n. 50 del 2015 precisa che si tratta di una forma istituzionale di associazione tra comuni. Alle unioni di comuni si applicano, per quanto compatibili, i princìpi previsti per l'ordinamento dei comuni, con specifico riguardo alle norme in materia di composizione e numero degli organi dei comuni, il quale non può eccedere i limiti previsti per i comuni di dimensioni pari alla popolazione complessiva dell'ente. Il TAR del Lazio con la sua ordinanza nr. 1027 del 20 gennaio 2017 ha rinviato alla Corte Costituzionale l'obbligo di esercizio associato delle funzioni per i piccoli Comuni ritenendo non “manifestamente infondata” l'incostituzionalità di questo obbligo.
Negli ordini religiosi cavallereschi (ordini religioso-militari), gli aderenti fanno voto di combattimento accanto a quelli di castità, obbedienza e povertà personale, che sono caratteristici della tradizione monastica. Lo status d'uomo d'armi che caratterizza gli appartenenti a tali ordini, li differenzia nettamente da qualunque altro ordine religioso d'area cristiana.Gli ordini religioso-militari hanno avuto una parte importante nella storia della cristianità medievale. Storicamente nacquero con le Crociate, che affermarono un nuovo significato del termine miles Christi: esso non indicava più solo il "martire della fede", ma anche il "combattente al servizio della fede". A quel tempo vi era però una proibizione che impediva ai cavalieri di prendere gli ordini sacri: un monaco non può spargere sangue altrui. La creazione degli ordini religioso-militari superò questa proibizione: all'interno di tali ordini si poteva essere al tempo stesso monaci e cavalieri. Oltre che alle Crociate, essi sono legati alla sconfitta dei musulmani in Spagna e dei pagani in Europa Orientale e nel Baltico (nell'ambito, soprattutto, della Crociata livoniana).La maggior parte di questi ordini si estinse dopo la fine delle crociate. Una parte dei nomi di tali ordini sono stati ripresi in vario modo da associazioni moderne di laici, ma la Santa Sede, oltre ai propri ordini equestri, riconosce e tutela due soli ordini cavallereschi: il Sovrano Militare Ordine di Malta e l'Ordine Equestre del Santo Sepolcro di Gerusalemme.
La B Italia è la rappresentativa calcistica Under-21 dei giocatori italiani in squadre di Serie B ed è posta sotto l'egida della Lega Nazionale Professionisti B. Precedentemente nota come Rappresentativa della Lega Nazionale Professionisti B, ha adottato la nuova denominazione nel 2011.
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