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Fa parte di: La vita castellana e l'organizzazione rurale in Montalboddo : su gli statuti del 1366, del 1454 e del 1493 / [Andrea Menchetti]
Fa parte di: Lezioni di donne alle istituzioni
Serie: Quaderni del Comitato di donne per il Governo della città
Serie: Manuali giuridici : per esami, pubblici concorsi e pratica negli enti locali ; 25/3
Serie: Manuali giuridici : per esami universitari e pubblici concorsi ; 25/3
Serie: Manuali giuridici per esami, concorsi e aggiornamento professionale ; 25/3
L'unione di comuni è un ente italiano disciplinato dal decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, che attua la legge 3 agosto 1999, n. 265, in particolare dall'articolo 32. L'ente è costituito da due o più comuni per l'esercizio congiunto di funzioni o servizi di competenza comunale. L'unione è dotata di autonomia statutaria nell'ambito dei principi fissati dalla Costituzione e dalle norme comunitarie, statali e regionali. Il D.Lgs. 267/2000 la definisce come un ente locale, ma la sentenza della Corte costituzionale n. 50 del 2015 precisa che si tratta di una forma istituzionale di associazione tra comuni. Alle unioni di comuni si applicano, per quanto compatibili, i princìpi previsti per l'ordinamento dei comuni, con specifico riguardo alle norme in materia di composizione e numero degli organi dei comuni, il quale non può eccedere i limiti previsti per i comuni di dimensioni pari alla popolazione complessiva dell'ente. Il TAR del Lazio con la sua ordinanza nr. 1027 del 20 gennaio 2017 ha rinviato alla Corte Costituzionale l'obbligo di esercizio associato delle funzioni per i piccoli Comuni ritenendo non “manifestamente infondata” l'incostituzionalità di questo obbligo.
Record aggiornato il: 2021-05-26T01:05:55.071Z