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Pubblicazione: Milano : Giuffrè
Tipo di risorsa: testo, Livello bibliografico: , Lingua: , Paese: IT
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L'opinione dissenziente
La Corte costituzionale, nell'ordinamento italiano, è un organo di garanzia costituzionale cui è demandato il compito di verificare la conformità a Costituzione delle leggi, statali e regionali, e degli atti aventi forza di legge (controllo di legittimità costituzionale); a dirimere conflitti di attribuzione tra i poteri dello Stato, tra lo Stato e le regioni e tra le Regioni stesse; a giudicare sulle accuse promosse nei confronti del Presidente della Repubblica; a verificare l'ammissibilità dei referendum abrogativi. Prevista già nel dettato costituzionale del 1948 all'articolo 134, trovò attuazione solo nel 1955 a seguito della legge costituzionale n. 1/1953 e della legge ordinaria n. 87/1953 e tenne la sua prima udienza nel 1956. La sua sede è a Roma, al palazzo della Consulta, così detto perché sede della Sacra Consulta dello Stato pontificio fino al 1870, da cui si attribuisce alla Corte l'informale nome, per metonimia, di Consulta. Si trova in piazza del Quirinale, a pochi metri dal palazzo omonimo, sede ufficiale del Presidente della Repubblica.
La Costituzione della Repubblica Italiana è la legge fondamentale dello Stato italiano, che in quanto tale occupa il vertice della gerarchia delle fonti nell'ordinamento giuridico della Repubblica: considerata una costituzione scritta, rigida, lunga, votata, compromissoria, laica, democratica e tendenzialmente programmatica, è formata da 139 articoli e di 18 disposizioni transitorie e finali.Approvata dall'Assemblea Costituente il 22 dicembre 1947 e promulgata dal capo provvisorio dello Stato Enrico De Nicola il 27 dicembre seguente, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 298, edizione straordinaria, dello stesso giorno, ed entrata in vigore il 1º gennaio 1948, ne esistono tre originali, uno dei quali conservato presso l'archivio storico della Presidenza della Repubblica Italiana.
Il potere legislativo è uno dei tre poteri fondamentali dei sovrani attribuiti allo Stato (legislativo, esecutivo, giudiziario), nel principio classico della separazione dei poteri nella democrazia: si tratta di un principio attuato per la prima volta nella repubblica americana, poi teorizzato all’articolo 16 della dichiarazione dei diritti dell'uomo del 1789; secondo tale principio, i tre poteri devono essere esercitati da tre entità statali distinte e separate, che devono essere indipendenti l'una dall'altra. Il potere legislativo consente di fare nuove leggi; il potere del esecutivo si occupa della loro applicazione; quello giudiziario si occupa di giudicare e condannare chi non rispetta tali leggi.
Il decreto-legge (anche scritto decreto legge, al plurale decreti-legge e abbreviato in d.l., talvolta definito anche "decreto catenaccio") è un atto normativo di carattere provvisorio dell'ordinamento giuridico italiano avente forza di legge, adottato in casi straordinari di necessità e urgenza dal Governo ai sensi dell'Art. 77 della Costituzione della Repubblica Italiana, e regolato ai sensi dell'Art. 15 della legge 23 agosto 1988, n. 400. Entra in vigore immediatamente dopo la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana (o il giorno successivo), ma gli effetti prodotti possono essere provvisori, poiché i decreti-legge perdono efficacia (c.d. decadenza) se mancano di contenere la "clausola di presentazione al Parlamento per la conversione in legge", se il giorno stesso della promulgazione - o entro i cinque giorni seguenti - non sono presentati al Parlamento, e se il Parlamento stesso non li converte in legge entro 60 giorni dalla loro pubblicazione.
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