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Autore principale: Grisham, John
Un errore giudiziario è la sanzione, detentiva o pecuniaria, per una persona che non ha commesso il reato di cui è accusato. Il termine può anche riferirsi a errori in altri contesti come, ad esempio, nei processi in ambito civile. Molti sistemi giudiziari hanno una diversa procedura di archiviazione di un caso. La circostanza estrema per la quale una sentenza, in seguito ad un errore giudiziario, non può più essere modificata, è il decesso dell'imputato. Peraltro l'ordinamento italiano prevede la possibilità di rimediare ad un errore giudiziario anche dopo la morte del condannato: il procedimento di revisione di sentenza di condanna definitiva può essere promosso anche da un erede o da un prossimo congiunto del condannato che sia deceduto (art. 632 codice di procedura penale).
Il diritto penale è quella parte del diritto pubblico che prevede l'erogazione di sanzioni penali a chiunque commetta azioni che l'ordinamento giuridico riconosca come reato. La legge penale è solo la legge ordinaria emanata dal parlamento e gli altri atti aventi forza di legge (ad es. in Italia il decreto legge e il decreto legislativo). Mentre qualsiasi fonte normativa di rango inferiore, come i regolamenti, è valida solo per integrare il contenuto della legge penale apportando mere specificazioni tecniche (ad es. per indicare quali sono le sostanze stupefacenti). Essa è valida solo per l'avvenire, non si può punire un fatto successo prima della entrata in vigore della legge, quindi la legge penale non ha carattere retroattivo.
Record aggiornato il: 2026-03-14T02:01:05.158Z