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Autore principale: ToscanaGiunta regionale
Pubblicazione: Firenze : Giunta Regionale, 1981
Tipo di risorsa: testo, Livello bibliografico: monografia, Lingua: ita, Paese:
Le leggi razziali fasciste furono un insieme di provvedimenti legislativi e amministrativi (leggi, ordinanze, circolari) applicati in Italia fra il 1938 e il primo quinquennio degli anni quaranta, inizialmente dal regime fascista e poi dalla Repubblica Sociale Italiana. Esse furono rivolte prevalentemente contro le persone ebree. Il loro contenuto fu annunciato per la prima volta il 18 settembre 1938 a Trieste da Benito Mussolini, da un palco posto davanti al Municipio in Piazza Unità d'Italia, in occasione di una sua visita alla città. Furono abrogate con i regi decreti-legge n. 25 e 26 del 20 gennaio 1944, emanati durante il Regno del Sud.
Le leggi Siccardi erano delle leggi di separazione fra Stato e Chiesa del Regno di Sardegna, numero 1013 del 9 aprile 1850 e numero 1037 del 5 giugno 1850: esse abolirono i privilegi goduti fino ad allora dal clero cattolico, allineando la legislazione piemontese a quella di altri stati europei. Sono le leggi più note del quadro legislativo in materia ecclesiastica che fu impostato in Piemonte fra il 1848 e il 1861 e successivamente esteso e ampliato al Regno d'Italia. Diversamente dalle leggi Siccardi le altre iniziative di legge ebbero un netto carattere neo-giurisdizionalista. Fra queste le più importanti furono la cosiddetta legge Rattazzi n. 878 del 29 maggio 1855 e le leggi eversive n. 3036 del 7 luglio 1866 e n. 3848 del 15 agosto 1867.
Le leggi delle XII tavole (duodecim tabulae; duodecim tabularum leges) sono un corpo di leggi compilato nel 451-450 a.C. dai decemviri legibus scribundis, contenenti regole di diritto privato e pubblico. Rappresentano una tra le prime codificazioni scritte del diritto romano, se si considerano le più antiche mores e lex regia. Non si conosce il testo completo Sotto l'aspetto della storia del diritto romano, le Tavole costituiscono la prima redazione scritta di leggi nella storia di Roma. Le fonti antiche, per giustificare questa innovazione, parlano di contatti con Ermodoro di Efeso, discendente del filosofo Eraclito. In effetti proprio nel VI-V secolo a.C. il mondo greco conobbe la legislazione scritta. Secondo la versione tradizionale, tramandata dagli storici antichi, la creazione di un codice di leggi scritte sarebbe stata voluta dai plebei nel quadro delle lotte tra patrizi e plebei che si ebbero all'inizio dell'epoca repubblicana. In particolare, i plebei chiedevano un'attenuazione delle leggi contro i debitori insolventi e leggi scritte che limitassero l'arbitrio dei patrizi nell'amministrazione della giustizia. In quell'epoca, infatti, l'interpretazione del diritto era affidata al collegio sacerdotale dei pontefici, che era di esclusiva composizione patrizia. Esse furono considerate dai Romani come fonte di tutto il diritto pubblico e privato (fons omnis publici privatique iuris). Secondo lo storico Ettore Pais i redattori non introdussero grandi novità, ma si sarebbero limitati a redigere per iscritto gli antichi mores. Il loro testo fu costantemente ampliato dalle generazioni successive, in modo da rafforzare le modifiche apportate allo ius civile, riconducendole fittiziamente all'autorità dell'antico testo decemvirale, che andò così ad acquistare, col tempo, un valore di tipo sacrale.
Le leggi razziali fasciste furono un insieme di provvedimenti legislativi e amministrativi (leggi, ordinanze, circolari) applicati in Italia fra il 1938 e il primo quinquennio degli anni quaranta, inizialmente dal regime fascista e poi dalla Repubblica Sociale Italiana. Esse furono rivolte prevalentemente contro le persone ebree. Il loro contenuto fu annunciato per la prima volta il 18 settembre 1938 a Trieste da Benito Mussolini, da un palco posto davanti al Municipio in Piazza Unità d'Italia, in occasione di una sua visita alla città. Furono abrogate con i regi decreti-legge n. 25 e 26 del 20 gennaio 1944, emanati durante il Regno del Sud.
La legge ordinaria è una legge approvata da un'assemblea legislativa all'esito di una procedura non aggravata (ordinaria) e che, per tale ragione, si distingue dalle leggi costituzionali e, in certi ordinamenti, dalle leggi organiche. Nella gerarchia delle fonti è sottordinata alla Costituzione, alle leggi costituzionali e alle eventuali leggi organiche; nondimeno, il concetto di legge ordinaria presuppone una costituzione rigida giacché, in presenza di costituzione flessibile, tutte le leggi hanno il medesimo rango, non presentando alcuna forza passiva peculiare.
L'agricoltura (dal latino agricultura, ager campi, e cultura coltivazione) è l'attività umana che consiste nella coltivazione di specie vegetali. Lo scopo basilare dell'agricoltura è ottenere prodotti dalle piante, da utilizzare soprattutto a scopo alimentare. In economia, l'agricoltura rientra nel settore primario. Tradizionalmente è popolarmente riferita alla produzione di risorse vegetali a fini alimentari sia direttamente sia indirettamente tramite produzione animale nell'allevamento. A fini scientifici e giuridici, comunque, entrambe le materie sono comunemente riunite nella più vasta accezione di agricoltura, che abbraccia la coltivazione delle piante (arboree, erbacee), l'allevamento degli animali e lo sfruttamento delle foreste. Seppur molto spesso legati a convenzioni ed usanze locali, i patroni universalmente riconosciuti per l'agricoltura nel mondo cattolico sono: San Martino di Tours (la cui ricorrenza cade l'11 novembre, giorno di inizio dell'annata agraria), Sant'Antonio Abate, Sant'Isidoro agricoltore, San Leonardo di Noblac Abate, San Biagio e San Benedetto da Norcia.
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