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Il tema dei diritti delle donne si è sviluppato giuridicamente sul finire del XVIII secolo grazie alla Dichiarazione dei diritti della donna e della cittadina (Déclaration des droits de la femme et de la citoyenne, 1791) di Olympe de Gouges, la quale si ispirò al modello della Dichiarazione dei diritti dell'uomo e del cittadino (1789) e della Rivendicazione dei diritti della donna (A Vindication of the Rights of Woman, 1792) di Mary Wollstonecraft.La rivendicazione per le donne dei diritti civili, della condizione economica femminile e dei diritti politici (suffragio femminile) nonché di un miglioramento della condizione femminile costituiscono la base del femminismo a partire dal XIX secolo attraverso la prima ondata femminista e sviluppatasi nel corso del XX secolo. In alcuni paesi questi diritti sono istituzionalizzati o supportati dalla legge, dall'abitudine locale e dal comportamento, mentre in altri vengono ignorati e soppressi. Essi si differenziano dalle nozioni più ampie dei diritti umani attraverso le pretese di un giudizio storico e tradizionale inerente all'esercizio di tali diritti a favore della controparte maschile. I problemi comunemente associati alla nozione di diritti femminili includono, tuttavia non limitandosi ad essi, al diritto all'integrità e all'autonomia corporea, di essere liberi dalla paura di violenza sessuale (più in genere violenza contro le donne), di votare e reggere pubblici uffici, di stipulare contratti legali, di avere uguali diritti nel diritto familiare, di lavorare ed ottenere una retribuzione equa o uguale a quella maschile, di avere diritti riproduttivi, di possedere proprietà ed infine di avere accesso all'istruzione.
Il ruolo di genere, la condizione femminile e i diritti delle donne nella Turchia contemporanea sono determinati da una continua lotta militante in materia di uguaglianza di genere, elementi che concorrono ad includere le condizioni richieste per la candidatura all'Unione europea, contro le politiche prevalenti che favoriscono modelli restrittivi basati sul patriarcato. Le donne turche continuano ad essere vittime di stupro e delitto d'onore; la ricerca svolta dagli studiosi più accreditati e dalle agenzie governative indica inoltre una diffusa presenza di violenza domestica tra la popolazione maschile. Le donne sono costrette ad affrontare anche disparità significative nel campo occupazionale e, in alcune regioni, in quello dell'istruzione femminile. La partecipazione delle donne alla forza lavoro è inferiore alla metà della media europea e mentre diverse campagne sono state intraprese con successo per promuovere l'alfabetizzazione femminile, esiste ancora una forte sacca di divario ta i sessi nell'istruzione secondaria ed un sempre più crescente divario nell'istruzione superiore. Vi è anche una diffusione a macchia d'olio del matrimonio infantile, pratica quest'ultima che è particolarmente presente nelle parti più orientali e centrali del paese. La discriminazione basata sul genere è espressamente vietata dalla costituzione del 1982. Il movimento del femminismo turco prese avvio nel corso del XIX secolo in concomitanza con il declino e la primissima modernizzazione dell'impero ottomano; questo movimento è stato abbracciato, dopo la caduta dell'Impero ottomano e la proclamazione della Turchia repubblicana da parte dell'amministrazione di Mustafa Kemal Atatürk (1922), attraverso riforme modernizzatrici che includevano il divieto di poligamia e la fornitura di diritti completi alle donne turche entro il 1934. Il tasso di occupazione secondo l'Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico per il 2015 è fermo al 30,5%, mentre il "Global Gender Gap Index" è attestato per il 2013 a 0.6081, alla 120ª posizione su 144 paesi. Il Global Gender Gap Report 2019 su 153 paesi analizzati la Turchia si posiziona 130esima con un punteggio di 0,635 su 1,000 (nel 2006 la posizione era 105esima con un punteggio di 0,585 su 1,000). La percentuale di donna lavoratrici è del 37,5%; la percentuali di manager e giudici in Turchia donne è del 14,8% mentre di lavoratori e operatori professionisti è del 40,1%. Il 93,5% delle donne turche sono alfabetizzate, l'87,2% e l'86% delle donne hanno conseguito un'istruzione primaria e secondaria. Il 17,5% delle donne sono parte del parlamento mentre i ministri donna sono l'11,8%. L'età media per una donna quando mette al mondo il primo figlio è di 28,6 anni con una media di 2,08 figli a donna.
La Costituzione della Repubblica Italiana è la legge fondamentale dello Stato italiano, che in quanto tale occupa il vertice della gerarchia delle fonti nell'ordinamento giuridico della Repubblica: considerata una costituzione scritta, rigida, lunga, votata, compromissoria, laica, democratica e tendenzialmente programmatica, è formata da 139 articoli e di 18 disposizioni transitorie e finali.Approvata dall'Assemblea Costituente il 22 dicembre 1947 e promulgata dal capo provvisorio dello Stato Enrico De Nicola il 27 dicembre seguente, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 298, edizione straordinaria, dello stesso giorno, ed entrata in vigore il 1º gennaio 1948, ne esistono tre originali, uno dei quali conservato presso l'archivio storico della Presidenza della Repubblica Italiana.
La riforma costituzionale Renzi-Boschi è stata una proposta di revisione della Costituzione della Repubblica Italiana contenuta nel testo di legge costituzionale approvato dal Parlamento italiano il 12 aprile 2016 e sottoposto a referendum il 4 dicembre 2016.La riforma, nata con un disegno di legge presentato dal Governo Renzi l'8 aprile 2014, si prefiggeva «il superamento del bicameralismo paritario, la riduzione del numero dei parlamentari, il contenimento dei costi di funzionamento delle istituzioni, la soppressione del CNEL e la revisione del titolo V della parte II della Costituzione».Il provvedimento proponeva in particolare una radicale riforma del Senato della Repubblica, la cui principale funzione sarebbe diventata quella di rappresentanza delle istituzioni territoriali, concorrendo paritariamente con l'altra camera all'attività legislativa solo in determinati casi. Il numero dei senatori sarebbe stato ridotto da 315 a 100 membri, i quali – eccetto cinque nominati dal Presidente della Repubblica – sarebbero stati eletti dai Consigli regionali fra i loro stessi componenti e fra i sindaci dei propri territori. La Camera dei deputati sarebbe rimasta quindi l'unico organo ad esercitare la funzione di indirizzo politico e di controllo sull'operato del Governo, verso il quale sarebbe rimasta titolare del rapporto di fiducia. Venivano anche introdotte alcune modifiche nel meccanismo di elezione del Presidente della Repubblica e di nomina dei giudici della Corte costituzionale. La riforma contemplava inoltre la rimozione dalla Carta dei riferimenti alle province, l'abolizione del Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro (CNEL) e la soppressione dell'elenco delle materie di legislazione concorrente fra Stato e Regioni; erano previste anche modifiche in tema di referendum popolari, procedimento legislativo e uso della decretazione d'urgenza. La proposta di riforma, aspramente avversata dalle opposizioni parlamentari e da alcuni giuristi, è stata approvata con una maggioranza inferiore ai due terzi dei membri di ciascuna camera: di conseguenza, come prescritto dall'articolo 138 della Costituzione, il provvedimento non è stato promulgato direttamente, essendo prevista la facoltà di richiedere un referendum per sottoporlo al giudizio degli elettori. La consultazione popolare, richiesta sia su iniziativa parlamentare sia attraverso una raccolta di firme, ha avuto luogo il 4 dicembre 2016; non è stato necessario il raggiungimento di un quorum. La consultazione referendaria ha visto un'alta affluenza alle urne, pari al 65,47% degli elettori, e una netta affermazione dei voti contrari, pari al 59,12% dei voti validi. La riforma non è quindi entrata in vigore.
Le pari opportunità sono un principio giuridico inteso come l'assenza di ostacoli alla partecipazione economica, politica e sociale di un qualsiasi individuo per ragioni connesse al genere, religione e convinzioni personali, razza e origine etnica, disabilità, età, orientamento sessuale o politico. La discriminazione basata su religione o convinzioni personali, handicap, età o tendenze sessuali è proibita in tutta l'Unione europea poiché può pregiudicare il conseguimento degli obiettivi del trattato CE, in particolare il raggiungimento di un elevato livello di occupazione e di protezione sociale, il miglioramento del tenore e della qualità della vita, la coesione economica e sociale, la solidarietà e la libera circolazione delle persone.
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