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Autore principale: Toscana, Regione: Dipartimento del diritto alla salute e delle politiche di solidarietà: Area attività sanitarie ad alta integrazione sociale, organizzazione servizi distrettuale
Pubblicazione: Firenze : Regione Toscana, stampa 2004
Tipo di risorsa: testo, Livello bibliografico: monografia, Lingua: ita, Paese: IT
La prigione (anche carcere, penitenziario, dispregiativo gattabuia o galera), è un luogo, generalmente sotto l'amministrazione diretta di uno Stato, in cui sono reclusi individui resi privi di libertà personale in quanto riconosciuti colpevoli di reati per i quali sia prevista una pena detentiva. Negli Stati di diritto la detenzione ha luogo normalmente solo per irrogazione di tale pena a seguito di un processo; alcune categorie di soggetti possono essere rinchiusi nel luogo di detenzione anche per motivi e cause diverse.
Il carcere, o istituto penitenziario, nell'ordinamento giuridico italiano, è la sede in cui sono detenuti i condannati a una pena detentiva (ergastolo, reclusione o arresto), nonché i destinatari di misure cautelari personali coercitive (custodia cautelare in carcere) o di misure precautelari (arresto in flagranza di reato). Gli istituti penitenziari italiani dipendono dal Ministero della giustizia. Gli istituti penitenziari per adulti sono amministrati dal Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria, mentre gli istituti penali per i minorenni dal Dipartimento per la giustizia minorile. Un discorso a parte meritano la residenza per l'esecuzione delle misure di sicurezza (ex ospedale psichiatrico giudiziario) e la comunità terapeutica, nonché l'assegnazione a una colonia agricola o ad una casa di lavoro e l'assegnazione a una casa di cura e di custodia, sedi di esecuzione di misure di sicurezza.
Il Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria (DAP) è uno dei quattro dipartimenti in cui si divide il Ministero della giustizia italiano. Da esso dipende il Corpo di polizia penitenziaria.
La liberazione anticipata, secondo l'ordinamento giudiziario italiano, consiste in una riduzione di pena di 45 giorni per ogni semestre di pena scontata concedibile, a propria discrezione, dal Magistrato di sorveglianza su specifica domanda del detenuto solo quando ravvisi la mancanza di rilievi disciplinari e la prova di attiva partecipazione all'opera di rieducazione.
La detenzione domiciliare è quell'istituto che consente al condannato ad una pena detentiva di scontare detta pena, o una parte di essa, presso la propria abitazione, o in un altro idoneo luogo di privata dimora o in un luogo pubblico di cura e di assistenza. A differenza degli arresti domiciliari, che sono una misura cautelare, la detenzione domiciliare è dunque un regime di espiazione della pena.
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