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Autore principale: Enzensberger, Hans Magnus
Il termine terrorismo nel diritto internazionale - soprattutto in ambito penale - indica azioni criminali violente premeditate aventi lo scopo di suscitare terrore nella popolazione tra le quali attentati, omicidi, stragi, sequestri, sabotaggi, dirottamenti ed altri eventi che causino danno di collettività ad enti quali istituzioni statali, enti pubblici, governi, esponenti politici e pubblici, gruppi politici, etnici e religiosi.
Con il termine violenza si intende un atto volontario, esercitato da un soggetto su un altro, in modo da determinarlo ad agire contro la sua volontà. Etimologicamente: "che vìola", ciò che oltrepassa il limite della volontà altrui. La violenza tra gli uomini è un'azione compiuta mediante l'abuso della forza di una o più persone che provoca dolore ad altri individui, anche indirettamente, danneggiando. L'abuso della forza può essere non solo fisico (con o senza armi), ma anche espressione di violenza solo verbale, o psicologica (ricatti, intimidazioni, minacce).
Record aggiornato il: 2025-09-14T02:01:50.951Z