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Autore principale: Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura, Firenze
Pubblicazione: Firenze : C.C.I.A.A., 1982
Tipo di risorsa: testo, Livello bibliografico: monografia, Lingua: ita, Paese: IT
Gli usi e consuetudini costituiscono una fonte del diritto di tipo terziario, originata dalla ripetizione generale, uniforme e costante di pratiche osservate da soggetti nella libera convinzione di ottemperare a norme giuridicamente vincolanti. Tra le più antiche forme di regolamentazione, gli usi e consuetudini hanno rilievo in particolare negli ordinamenti di common law. In altre parole, gli usi trovano fondamento giuridico nella ripetizione costante e uniforme di un dato comportamento da parte dei consociati (componente oggettiva della norma consuetudinaria), che agiscono con la convinzione di essere vincolati giuridicamente a tenere quel determinato comportamento (componente soggettiva della norma consuetudinaria).
La consuetudine, detta anche uso normativo, è una fonte del diritto. Essa consiste in un comportamento costante ed uniforme (diuturnitas), tenuto dai consociati con la convinzione (opinio iuris) che tale comportamento sia doveroso o da considerarsi moralmente obbligatorio.
Per fonte del diritto si indica ogni atto giuridico avente forza di legge o altro elemento in forza del quale vengano emanate, modificate o eliminate le norme giuridiche in un determinato ambito giuridico.
Il civil law (in Italia detto anche diritto continentale o diritto romano-germanico), è un modello di ordinamento giuridico derivante dal diritto romano, oggi dominante a livello mondiale. Spesso è contrapposto ai modelli cosiddetti di common law dei paesi anglofoni. I sistemi di civil law si sono sviluppati dapprima nell'Europa continentale e poi, in moltissimi stati del pianeta, all'interno della cornice dottrinaria del diritto romano-giustinianeo. Storicamente, è l'insieme dei concetti e dei sistemi derivati in ultima analisi dal Codice di Giustiniano, ma fortemente influenzati dalle consuetudini del diritto napoleonico, germanico, canonico, feudale e locale, nonché da correnti dottrinarie quali il giusnaturalismo, la codificazione e il positivismo giuridico. Concettualmente, procede per astrazioni, formula principi generali e distingue le norme sostanziali da quelle procedurali. Esso considera il diritto giurisprudenziale secondario e subordinato al diritto legislativo. La caratteristica fondamentale di tali sistemi è che essi usano codici con testi brevi che tendono a evitare scenari fattuali specifici.
La gerarchia delle fonti, nel diritto, sancisce che una norma contenuta in una fonte di grado inferiore non può contrastare una norma contenuta in una fonte di grado superiore. Nell'ordinamento giuridico italiano, si ha una pluralità di fonti di produzione, e queste sono disposte secondo una scala gerarchica, secondo la quale la norma di fonte inferiore non può porsi in contrasto con la norma di fonte superiore (gerarchia delle fonti del diritto). Nel caso in cui avvenga un contrasto del genere si dichiara l'invalidità della fonte inferiore dopo un accertamento giudiziario.
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