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Autore principale: Rossano, Antonio
Pubblicazione: Bari : De Donato, 1975
Tipo di risorsa: testo, Livello bibliografico: monografia, Lingua: ita, Paese: IT
La Puglia (AFI: /ˈpuʎʎa/; Apulia in latino, Iapyghia, Ἰαπυγία in greco antico, Pùgghie, Puie o Puje in pugliese, Puja in salentino, Pulia in arbëreshë e Poulye in francoprovenzale) è una regione italiana a statuto ordinario dell'Italia meridionale di 3 936 149 abitanti, con capoluogo Bari. Confina a nord-ovest con il Molise e a ovest con la Campania e la Basilicata ed è bagnata dal mare Adriatico a est e nord e dal mar Ionio a sud. Fino alla prima metà del XX secolo per descrivere la regione era utilizzato l'equivalente toponimo, declinato al plurale, Puglie, tuttora presente nella toponomastica della zona in Tavoliere delle Puglie e, sino al 1931 in Bari delle Puglie, nome ufficiale dell'attuale capoluogo amministrativo. Comprende la città metropolitana di Bari (capoluogo) e le province di Foggia, Barletta-Andria-Trani, Taranto, Brindisi e Lecce. La Puglia è la regione più orientale d'Italia: la località più a est è Punta Palascìa (Otranto), distante 72 chilometri da Capo Linguetta, la punta più settentrionale della Penisola di Karaburun, in Albania, e 80 chilometri dall'isola greca di Fanò.
Lo Statuto della Regione Puglia è uno degli statuti delle Regioni italiane. Esso è in vigore nel territorio della Regione Puglia ed è di tipo "ordinario", essendo la Puglia una regione a statuto ordinario della Repubblica Italiana. La sua prima versione fu approvata con la legge dello Stato italiano del 22 maggio 1971, n. 349. Come noto, infatti, le regioni italiane, pur essendo state previste nella Costituzione già dal 1948, non furono istituite che nell'anno 1970, in seguito all'emanazione della Legge 16 maggio 1970, n. 281 e dal relativo regolamento di attuazione, il DPR 15 gennaio 1972, n. 8, i quali decretarono l'istituzione vera e propria delle regioni italiane come enti territoriali. In particolare, il DPR 8/1972 regolò le modalità operative del trasferimento delle funzioni amministrative statali alle regioni a statuto ordinario. L'articolo 123 della Costituzione della Repubblica Italiana sancisce che "ciascuna Regione ha uno statuto che, in armonia con la Costituzione, ne determina la forma di governo e i principi fondamentali di organizzazione e funzionamento"; dovendo essere "in armonia con la Costituzione", lo statuto deve essere conforme ai poteri e ai limiti imposti dalla Costituzione alle Regioni. In particolare la Costituzione, agli artt. 114-133, definisce il ruolo, i poteri e i limiti delle Regioni.Sono ravvisabili alcune affinità con gli organi dello Stato italiano. In particolare, la Giunta regionale avrebbe funzioni grosso modo sovrapponibili a quelle del Consiglio dei Ministri, mentre il Consiglio regionale sarebbe analogo a una delle due Camere. Il Presidente della Giunta regionale, infine, potrebbe essere considerato analogo alle figure di Presidente del Consiglio dei Ministri e di Presidente della Repubblica.
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