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Pubblicazione: Firenze : [s.n.], 1975
Tipo di risorsa: testo, Livello bibliografico: monografia, Lingua: ita, Paese: IT
La Giunta Regionale della Calabria è l'organo esecutivo della Regione Calabria. Istituito nel 1948 e operativo nel 1970. Ha sede nella città di Catanzaro, capoluogo della Regione Calabria, presso la Cittadella Regionale Jole Santelli
La Giunta regionale della Sardegna è composta da: il presidente della Regione; 12 assessori, nominati e revocabili dal presidente della Regione.Il presidente è eletto direttamente dai cittadini residenti in Sardegna ogni 5 anni, in concomitanza dell'elezione del Consiglio regionale.
La giunta regionale del Veneto ha sede a Venezia, presso Palazzo Balbi. A capo dell'amministrazione regionale è posta, ai sensi dell'articolo 121 della costituzione della Repubblica Italiana, un organo collegiale, la giunta regionale, composto dagli assessori regionali e guidato dal presidente della regione.
Lo Statuto della Regione Puglia è uno degli statuti delle Regioni italiane. Esso è in vigore nel territorio della Regione Puglia ed è di tipo "ordinario", essendo la Puglia una regione a statuto ordinario della Repubblica Italiana. La sua prima versione fu approvata con la legge dello Stato italiano del 22 maggio 1971, n. 349. Come noto, infatti, le regioni italiane, pur essendo state previste nella Costituzione già dal 1948, non furono istituite che nell'anno 1970, in seguito all'emanazione della Legge 16 maggio 1970, n. 281 e dal relativo regolamento di attuazione, il DPR 15 gennaio 1972, n. 8, i quali decretarono l'istituzione vera e propria delle regioni italiane come enti territoriali. In particolare, il DPR 8/1972 regolò le modalità operative del trasferimento delle funzioni amministrative statali alle regioni a statuto ordinario. L'articolo 123 della Costituzione della Repubblica Italiana sancisce che "ciascuna Regione ha uno statuto che, in armonia con la Costituzione, ne determina la forma di governo e i principi fondamentali di organizzazione e funzionamento"; dovendo essere "in armonia con la Costituzione", lo statuto deve essere conforme ai poteri e ai limiti imposti dalla Costituzione alle Regioni. In particolare la Costituzione, agli artt. 114-133, definisce il ruolo, i poteri e i limiti delle Regioni.Sono ravvisabili alcune affinità con gli organi dello Stato italiano. In particolare, la Giunta regionale avrebbe funzioni grosso modo sovrapponibili a quelle del Consiglio dei Ministri, mentre il Consiglio regionale sarebbe analogo a una delle due Camere. Il Presidente della Giunta regionale, infine, potrebbe essere considerato analogo alle figure di Presidente del Consiglio dei Ministri e di Presidente della Repubblica.
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