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Autore principale: Fedeli, Daniele
Per disturbi specifici di apprendimento (sigla DSA), si intendono deficit di alcune abilità specifiche (che fanno parte della famiglia dei Disturbi Evolutivi Specifici), che non permettono una completa autosufficienza nell'apprendimento, poiché le difficoltà si sviluppano sulle attività che servono per la trasmissione della cultura come, ad esempio, la lettura, la scrittura e/o il far di conto. I DSA sono stati riconosciuti in Italia dalla legge 8 ottobre 2010, n. 170: "Nuove norme in materia di disturbi specifici di apprendimento in ambito scolastico" (pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana N. 244 del 18 ottobre 2010), la quale si è rifatta in gran parte alla Classificazione Internazionale ICD-10 dell'Organizzazione mondiale della sanità, dove vengono definiti anche con la sigla F81. Essi vengono compresi nel capitolo 315 del DSM-IV. I disturbi specifici di apprendimento si verificano in soggetti che hanno intelligenza almeno nella norma, con caratteristiche fisiche e mentali nella norma e la capacità di imparare. Per la diagnosi di DSA, sono necessari: Il funzionamento intellettivo nella norma; Almeno due prove diagnostiche con valori sotto le -2 deviazioni standard; Un funzionamento scolastico deficitario.
La didattica (dal greco διδάσκω, cioè "insegnare"), indica la teoria e la pratica dell'insegnamento. Si può dividere in didattica generale, che riguarda i criteri e le caratteristiche generali della pratica educativa, e in didattica speciale che riguarda invece i singoli insegnamenti o le diverse caratteristiche (età, capacità specifiche, ambiente) dei soggetti dell'apprendimento.
Record aggiornato il: 2021-11-25T03:27:51.550Z