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Autore principale: Rossi, , Emanuele, 1958-
Pubblicazione: Pisa : Plus-Pisa University press, 2012
Tipo di risorsa: testo, Livello bibliografico: monografia, Lingua: ita, Paese: IT
Fa parte di: Studi pisani sul Parlamento
Il Parlamento, nell'ordinamento italiano, è l'organo costituzionale cui è attribuito l'esercizio della funzione legislativa. Ha una struttura di tipo bicamerale, componendosi della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica, ed è contemplato dal Titolo I della parte seconda della Costituzione; nell'Italia monarchica si articolava, secondo quanto previsto dallo Statuto Albertino, in Camera dei deputati e Senato del Regno.
Il parlamento (in alcuni Stati chiamato con altri nomi quali Dieta, Congresso, Assemblea nazionale, Assemblea federale e altri ancora) è il corpo legislativo o assemblea legislativa dello Stato, ossia un organo complesso, costituito essenzialmente da uno o più organi collegiali di tipo assembleare (camere), la cui funzione precipua, sebbene non unica, è l'esercizio del potere legislativo ovvero l'emanazione delle leggi secondo i dettami fissati dalla relativa Costituzione, rappresentando dunque l'organo principale di una democrazia rappresentativa.
La Convenzione ONU sui Diritti dell'infanzia (Convention on the Rights of the Child) fu approvata dall'Assemblea Generale delle Nazioni Unite il 20 novembre 1989. Essa esprime un consenso su quali sono gli obblighi degli Stati e della comunità internazionale nei confronti dell'infanzia. Tutti i paesi del mondo (ad oggi aderiscono alla Convenzione 194 Stati), ad eccezione degli Stati Uniti, hanno ratificato questa Convenzione. La Convenzione è stata ratificata dall'Italia il 27 maggio 1991 con la legge n. 176. L'ultimo paese ad aver ratificato la convenzione è stato la Somalia. La Convenzione è uno strumento giuridico e un riferimento a ogni sforzo compiuto in cinquant'anni di difesa dei diritti dei bambini; è composta da 54 articoli. La creazione della Convenzione è ricordata ogni anno, il 20 novembre, con la commemorazione della Giornata internazionale per i diritti dell'infanzia e dell'adolescenza.
Il potere legislativo è uno dei tre poteri fondamentali dei sovrani attribuiti allo Stato (legislativo, esecutivo, giudiziario), nel principio classico della separazione dei poteri nella democrazia: si tratta di un principio attuato per la prima volta nella repubblica americana, poi teorizzato all’articolo 16 della dichiarazione dei diritti dell'uomo del 1789; secondo tale principio, i tre poteri devono essere esercitati da tre entità statali distinte e separate, che devono essere indipendenti l'una dall'altra. Il potere legislativo consente di fare nuove leggi; il potere del esecutivo si occupa della loro applicazione; quello giudiziario si occupa di giudicare e condannare chi non rispetta tali leggi.
Il parlamento (in alcuni Stati chiamato con altri nomi quali Dieta, Congresso, Assemblea nazionale, Assemblea federale e altri ancora) è il corpo legislativo o assemblea legislativa dello Stato, ossia un organo complesso, costituito essenzialmente da uno o più organi collegiali di tipo assembleare (camere), la cui funzione precipua, sebbene non unica, è l'esercizio del potere legislativo ovvero l'emanazione delle leggi secondo i dettami fissati dalla relativa Costituzione, rappresentando dunque l'organo principale di una democrazia rappresentativa.
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