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Pubblicazione: Firenze : Civelli, 1868
Tipo di risorsa: testo, Livello bibliografico: monografia, Lingua: ita, Paese: IT
"Enrico Pessina (Napoli, 17 ottobre 1828 \xe2\x80\x93 Napoli, 24 settembre 1916) \xc3\xa8 stato un giurista, filosofo e politico italiano.\nFu senatore del Regno d'Italia nella XIII legislatura.\n\n"
'Francesco Mario Pagano (Brienza, 8 dicembre 1748 \xe2\x80\x93 Napoli, 29 ottobre 1799) \xc3\xa8 stato un giurista, filosofo, politico e drammaturgo italiano.\nFu uno dei maggiori esponenti dell\'Illuminismo italiano ed un precursore del positivismo, oltre ad essere considerato da Enrico Pessina l\'iniziatore della \xc2\xabscuola storica napoletana del diritto\xc2\xbb. Personaggio di spicco della Repubblica Napoletana (1799), le sue arringhe contornate di citazioni filosofiche gli valsero il soprannome di "Platone di Napoli".\n\n'
"La prigione (anche carcere, penitenziario, dispregiativo gattabuia o galera), \xc3\xa8 un luogo, generalmente sotto l'amministrazione diretta di uno Stato, in cui sono reclusi individui resi privi di libert\xc3\xa0 personale in quanto riconosciuti colpevoli di reati per i quali sia prevista una pena detentiva.\nNegli Stati di diritto la detenzione ha luogo normalmente solo per irrogazione di tale pena a seguito di un processo; alcune categorie di soggetti possono essere rinchiusi nel luogo di detenzione anche per motivi e cause diverse."
'Emanuele Gianturco (Avigliano, 20 marzo 1857 \xe2\x80\x93 Napoli, 10 novembre 1907) \xc3\xa8 stato un giurista e politico italiano.'
"La B Italia \xc3\xa8 la rappresentativa calcistica Under-21 dei giocatori italiani in squadre di Serie B ed \xc3\xa8 posta sotto l'egida della Lega Nazionale Professionisti B. Precedentemente nota come Rappresentativa della Lega Nazionale Professionisti B, ha adottato la nuova denominazione nel 2011."
"Il diritto penale \xc3\xa8 quella parte del diritto pubblico che prevede l'erogazione di sanzioni penali a chiunque commetta azioni che l'ordinamento giuridico riconosca come reato. La legge penale \xc3\xa8 solo la legge ordinaria emanata dal parlamento e gli altri atti aventi forza di legge (ad es. in Italia il decreto legge e il decreto legislativo). Mentre qualsiasi fonte normativa di rango inferiore, come i regolamenti, \xc3\xa8 valida solo per integrare il contenuto della legge penale apportando mere specificazioni tecniche (ad es. per indicare quali sono le sostanze stupefacenti). Essa \xc3\xa8 valida solo per l'avvenire, non si pu\xc3\xb2 punire un fatto successo prima della entrata in vigore della legge, quindi la legge penale non ha carattere retroattivo.\n\n"