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"L'adozione internazionale \xc3\xa8 l'adozione di un minore il cui stato di abbandono (e di adottabilit\xc3\xa0) sia stato dichiarato dalle competenti autorit\xc3\xa0 di un Paese estero. La procedura di adozione avviene, almeno in parte, davanti alle autorit\xc3\xa0 del Paese stesso.\n\xc3\x88 regolamentata dalla Legge 4 maggio 1983, n.184, successivamente modificata dalla Legge 31 dicembre 1998, n. 476, che ha autorizzato il Presidente della Repubblica a ratificare la Convenzione per la tutela dei minori e la cooperazione in materia di adozione internazionale del 29 maggio 1993 (Convenzione dell'Aia), e ha costituito presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri la Commissione per le Adozioni Internazionali (CAI). Inoltre, tra le normative di riferimento, ci sono quelle anche del Paese di provenienza del bambino ed eventuali convenzioni specifiche in materia tra i due Paesi.\nA causa del numero esiguo di minori adottabili in Italia rispetto alle domande di adozione, l'adozione internazionale \xc3\xa8 in costante aumento. Le autorizzazioni concesse all'ingresso di minori stranieri, corrispondente alla fase conclusiva dell'adozione internazionale, sono passate, dalle 1.797 del 2001, alle 4.130 del 2010., con un lieve calo nell'anno 2011, dove si sono fermate a 4.022.\n\n"