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'La legislazione italiana dei beni culturali \xc3\xa8 quella parte del diritto italiano che disciplina la valorizzazione, conservazione, tutela e fruizione dei beni culturali.\nL\'evoluzione normativa \xc3\xa8 risultata intensa in questo settore, soprattutto negli ultimi anni, con diversi interventi che hanno modificato la legislazione in precedenza vigente, risalente alla fine degli anni trenta del XX secolo, in particolare riguardo alla definizione di "bene culturale" e all\'attribuzione alle regioni e agli enti locali di alcune competenze precedentemente riservate allo Stato.'
'La Legislazione italiana a tutela delle minoranze linguistiche riconosce dodici comunit\xc3\xa0 linguistiche storiche parlanti idiomi ascritti a varie famiglie linguistiche presenti entro i confini della Repubblica italiana e diversi dall\'italiano, lingua ufficiale dello stato. Questi dodici gruppi linguistici (albanesi, catalani, croati, francesi, francoprovenzali, friulani, germanici, greci, ladini, occitani, sardi, sloveni) sono rappresentati da circa 2.400.000/3.000.000 parlanti distribuiti in 1.171 comuni di 14 regioni, tutelati da apposite leggi nazionali (come la legge quadro 482/99) e regionali.\nNon sono giuridicamente riconosciute le \xc2\xaballoglossie interne\xc2\xbb, comunit\xc3\xa0 parlanti idiomi di ceppo italo-romanzo trasferitesi dalle proprie sedi originali in altri territori (come gli idiomi gallo-italici dell\'Italia insulare e meridionale), le \xc2\xabminoranze diffuse\xc2\xbb, le comunit\xc3\xa0 parlanti variet\xc3\xa0 non territorializzate (come i rom e i sinti) quindi prive dell\'elemento "territorialit\xc3\xa0", e le \xc2\xabnuove minoranze\xc2\xbb, le lingue alloglotte parlate in comunit\xc3\xa0 di recente immigrazione conservanti \xc2\xablingua, cultura, religione e identit\xc3\xa0 di origine\xc2\xbb perch\xc3\xa9 mancanti dell\'elemento di "storicit\xc3\xa0". \xc3\x88 tuttavia anche da ricordare che le lingue dei migranti non sono comprese tra le lingue tutelate dal trattato internazionale (europeo) "Carta europea delle lingue regionali e minoritarie"La legge quadro 482/99 che d\xc3\xa0 attuazione all\'art. 6 della Costituzione italiana (tutela minoranze linguistiche storiche), come precisato dalla Corte Costituzionale nella sua sentenza nr. 88 del 2011, non esaurisce ogni forma di riconoscimento e sostegno al ricco plurilinguismo presente in Italia; sia prima che dopo la legge 482/99 con apposite leggi regionali \xc3\xa8 stata infatti prevista la "valorizzazione" dei diversi patrimoni linguistici e culturali delle Regioni. in attuazione all\'art. 9 Cost.\n\n'
"La legge di riforma della legislazione criminale toscana, meglio nota come Codice leopoldino o Leopoldina, fu una consolidazione del diritto penale del Granducato di Toscana emanata il 30 novembre 1786 dal granduca Pietro Leopoldo d'Asburgo. \nCon questa normativa il Granducato di Toscana fu il primo Stato al mondo ad abolire formalmente la pena di morte. \nDal 2000 la Toscana ricorda la ricorrenza con la festa della Toscana, che si festeggia il 30 novembre, giorno di promulgazione del Codice leopoldino.\n\n"
"La legge 22 maggio 1978, n. 194 \xc3\xa8 la legge della Repubblica Italiana che ha depenalizzato e disciplinato le modalit\xc3\xa0 di accesso all'aborto.\n\n"