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Pubblicazione: Firenze : Giunti, 2002
Tipo di risorsa: testo, Livello bibliografico: monografia, Lingua: ita, Paese: IT
"La storia dell'istruzione in Italia si riferisce all'evoluzione dell'istruzione scolastica in Italia a partire dal periodo medioevale fino ai giorni nostri.\n\n"
"Il liceo classico \xc3\xa8 una scuola secondaria di secondo grado prevista dal sistema di istruzione italiano. Fornisce un'istruzione non professionalizzante finalizzata al successivo accesso all'universit\xc3\xa0. \n\n"
"Maria Tecla Artemisia Montessori, nota come Maria Montessori (Chiaravalle, 31 agosto 1870 \xe2\x80\x93 Noordwijk, 6 maggio 1952) \xc3\xa8 stata un'educatrice, pedagogista, filosofa, medico, neuropsichiatra infantile e scienziata italiana, internazionalmente nota per il metodo educativo che prende il suo nome, adottato in migliaia di scuole materne, elementari, medie e superiori in tutto il mondo; fu tra le prime donne a laurearsi in medicina in Italia."
"il 20 dicembre 2012 \xc3\xa8 stata pubblicata la Raccomandazione del Consiglio dell'Unione Europea sulla validazione dell'apprendimento non formale e informale.\nL'Obiettivo principale della Raccomandazione consiste nella richiesta ai Paesi UE di:\n\xc2\xabIstituire, entro il 2018 \xe2\x80\x94 in conformit\xc3\xa0 alle circostanze e alle specificit\xc3\xa0 nazionali e nel modo da essi ritenuto appropriato \xe2\x80\x94 modalit\xc3\xa0 per la validazione dell'apprendimento non formale e informale che consentano alle persone di:\na) ottenere una validazione delle conoscenze, abilit\xc3\xa0 e competenze acquisite mediante l'apprendimento non formale e informale, compreso, se del caso, mediante risorse educative aperte;\nb) ottenere una qualifica completa o, se del caso, una qualifica parziale, sulla base della validazione di esperienze di apprendimento non formale e informale, fatte salve altre disposizioni legislative dell'Unione applicabili in materia, in particolare la direttiva 2005/36/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 settembre 2005, relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali .\xc2\xbb\n A tal fine la Raccomandazione indica in modo esplicito alcuni elementi minimi del processo di validazione:\n\xe2\x80\x9ca) L'INDIVIDUAZIONE dei risultati di apprendimento acquisiti dalla persona mediante l'apprendimento non formale e informale;\nb) la DOCUMENTAZIONE dei risultati di apprendimento acquisiti dalla persona mediante l'apprendimento non formale e informale;\nc) la VALUTAZIONE dei risultati di apprendimento acquisiti dalla persona mediante l'apprendimento non formale e informale;\nd) la CERTIFICAZIONE della valutazione dei risultati di apprendimento acquisiti dalla persona mediante l'apprendimento non formale e informale sotto forma di qualifica o di crediti che contribuiscono all'ottenimento di una qualifica o, se del caso, in un'altra forma.\xe2\x80\x9d\n\nL'Italia dal 2012 \xc3\xa8 impegnata nella definizione di un proprio quadro nazionale.\nLa Legge 92/2012 di riforma del mercato del Lavoro del 28 giugno 2012 avvia un concreto percorso di carattere sistemico e normativo prevedendo un insieme di disposizioni per l'apprendimento permanente tra cui la definizione di un sistema nazionale di certificazione delle competenze e validazione degli apprendimenti non formali e informali.\nIl testo della Legge individua i temi della validazione dell'apprendimento non formale e informale e del sistema nazionale di certificazione delle competenze come due elementi fondamentali per assicurare e concretizzare l'apprendimento permanente in funzione del mantenimento di condizioni di occupabilit\xc3\xa0 dei cittadini.\nIl percorso che porta alla realizzazione di diversi pacchetti attuativi e tra questi grande priorit\xc3\xa0 \xc3\xa8 assegnata al Decreto Legislativo sul sistema nazionale di certificazione delle competenze e validazione degli apprendimenti non formali e informali che vede la luce il 16 gennaio 2013[1].\nUn ruolo essenziale del Decreto Leg. 13/13 \xc3\xa8 quello di disegnare un insieme di regole, comuni a tutte le istituzioni italiane competenti, per assicurare ai cittadini l'esercizio del diritto al riconoscimento sociale e istituzionale di tutte le loro competenze, comunque e ovunque apprese.\nInoltre il Decreto n. 13 al Capo III istituisce il \xe2\x80\x9cRepertorio nazionale dei titoli di istruzione e formazione e delle qualificazioni professionali\xe2\x80\x9d che costituisce il quadro di riferimento unitario per la certificazione delle competenze\nA valle della entrata in vigore del Decreto 13/2013 le Regioni con il Ministero del Lavoro e il supporto di Inapp e Tecnostruttura, hanno realizzato un lavoro tecnico che ha generato un ulteriore e importante passaggio nella definizione del sistema di validazione e certificazione. In esito a questo percorso il 30 giugno 2015 \xc3\xa8 stato emanato \xe2\x80\x9cDecreto interministeriale concernente la definizione di un quadro operativo per il riconoscimento a livello nazionale delle qualificazioni regionali\xe2\x80\x9d. Attraverso questo passaggio il Ministero del Lavoro, di concerto con il Ministero dell\xe2\x80\x99Istruzione e Universit\xc3\xa0, ha preso atto dell'insieme di regole e procedure che le Regioni hanno definito al fine di rendere valorizzabili e spendibili da una Regione all\xe2\x80\x99altra competenze e qualifiche validate o certificate. In particolare questo Decreto con i relativi allegati tecnici contiene la seguente definizione dei processi.\n\nLa validazione delle competenze \xc3\xa8 un processo che consente l\xe2\x80\x99accesso a qualificazioni (intese come aggregati di competenze o singole competenze) attraverso una ricostruzione e valutazione dell\xe2\x80\x99apprendimento formale, non formale e informale. Tale opportunit\xc3\xa0 rappresenta parte integrante del sistema di certificazione delle competenze, pertanto l\xe2\x80\x99individuazione, validazione e certificazione delle competenze acquisite in ambito non formale e informale va intesa come una via alternativa a quella formale per l\xe2\x80\x99ottenimento delle qualificazioni (intese come aggregati di competenze o singole competenze). Le qualificazioni ottenibili tramite validazione sono potenzialmente accessibili anche in ambito formale e viceversa.La certificazione delle competenze si definisce invece come la procedura e atto conclusivo di rilascio delle qualificazioni (intese come aggregati di competenze o singole competenze). L\xe2\x80\x99attestato di certificazione ha sempre valore di parte terza ovvero \xc3\xa8 rilasciato su responsabilit\xc3\xa0 dell\xe2\x80\x99Ente titolare con il supporto di chi attua il servizio in qualit\xc3\xa0 di Ente titolato. La certificazione, se riferita ad apprendimenti non formali e informali, normalmente segue al processo di individuazione e validazione salvo nei casi in cui ci\xc3\xb2 non sia ritenuto opportuno per mancanza di condizioni o di effettiva necessit\xc3\xa0 da parte del cittadino interessato.Il testo del Decreto 30 giugno 2015 definisce anche la meta-articolazione del processo di individuazione e validazione delle competenze da apprendimento non formale e informale, la natura, tipologia e formato delle attestazioni rilasciabili, le funzioni professionali e operative connesse a ciascun passaggio e gli standard minimi che caratterizzano i processi valutativi. \nIn ultimo il Decreto dell\xe2\x80\x998 gennaio 2018 relativo alla istituzione del Quadro Nazionale delle Qualificazioni (NQF) in risposta alla Raccomandazione Europea relativa all\xe2\x80\x99European Qualification Framework (EQF) definisce per il nostro paese in modo univoco una serie di descrittori per gli 8 livelli delle Qualificazioni individuando che tipo di conoscenze, abilit\xc3\xa0 e autonomia/responsabilit\xc3\xa0 sono riconducibili a ciascun livello. Inoltre il Decreto NQF struttura le procedure per la referenziazioni delle qualificazioni al Quadro attraverso il Punto Nazionale di Coordinamento EQF insediato presso l\xe2\x80\x99ANPAL (Agenzia Nazionale per le Politiche Attive del Lavoro) e con la valutazione indipendente di Inapp.\n[1] Dlgs. 16 gennaio 2013, n. 13 \xe2\x80\x9cDefinizione delle norme generali e dei livelli essenziali delle prestazioni per l'individuazione e validazione\ndegli apprendimenti non formali e informali e degli standard minimi di servizio del sistema nazionale di certificazione delle competenze, a norma dell'articolo\n4, commi 58 e 68, della legge 28 giugno 2012, n. 92. (13G00043) (GU n.39 del\n15-2-2013).\n\n"
'L\'analfabetismo \xc3\xa8 l\'incapacit\xc3\xa0 di leggere e scrivere, dovuta per lo pi\xc3\xb9 a una mancata istruzione o a una pratica insufficiente. Secondo la programmazione di molti sistemi scolastici, leggere, scrivere e saper contare sono le abilit\xc3\xa0 da acquisire nel primo anno della scuola elementare.\nIn senso pi\xc3\xb9 lato, l\'analfabetismo indica anche l\'ignoranza di argomenti considerati di fondamentale importanza, ad esempio l\'analfabetismo informatico o politico.\nDiverso dall\'analfabetismo stricto sensu \xc3\xa8 il cosiddetto analfabetismo funzionale, con il quale si designa l\'incapacit\xc3\xa0 di un individuo di usare in modo efficiente le abilit\xc3\xa0 di lettura, scrittura e calcolo nelle situazioni della vita quotidiana. Non si tratta quindi di un\'incapacit\xc3\xa0 assoluta, in quanto l\'individuo possiede comunque una conoscenza di base di lettura e scrittura, che usa per\xc3\xb2 in maniera incompleta e non ottimale.\nUn sinonimo, meno comune, di analfabetismo \xc3\xa8 illetteratismo (usato pi\xc3\xb9 spesso in ambito scientifico come sinonimo di "analfabetismo funzionale").'