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L'unione civile è il termine con cui nell'ordinamento italiano si indica l'istituto giuridico di diritto pubblico comportante il riconoscimento giuridico della coppia formata da persone dello stesso sesso, finalizzato a stabilirne diritti e doveri reciproci. Tale istituto estende alle coppie omosessuali gran parte dei diritti e dei doveri previsti per il matrimonio, incidendo sullo stato civile della persona. L'istituto, in vigore dal 5 giugno 2016, è stato introdotto dall'art 1, commi 1-35, della Legge 20 maggio 2016, n. 76 (cosiddetta legge Cirinnà), pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana il 21 maggio 2016 (GU Serie Generale n.118 del 21-5-2016) e denominata "Regolamentazione delle unioni civili tra persone dello stesso sesso e disciplina delle convivenze".Prende il nome da Monica Cirinnà, senatrice del Partito Democratico, promotrice e prima firmataria della norma.
Un comune, nell'ordinamento giuridico della Repubblica Italiana, è un ente locale territoriale autonomo, che può avere il titolo di città. Formatosi praeter legem secondo i princìpi consolidatisi nei comuni medievali, è previsto dall'art. 114 della costituzione della Repubblica Italiana. Può essere suddiviso in frazioni, le quali possono a loro volta avere un limitato potere grazie a delle apposite assemblee elettive. La disciplina generale è contenuta nel decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e ha come organi politici il consiglio comunale, la giunta comunale e il sindaco.
Il testo unico in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro (noto anche con l'acronimo TUS o TUSL) è un complesso di norme della Repubblica Italiana, in materia di salute e sicurezza sul lavoro, emanate con il decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81.
La riforma costituzionale Renzi-Boschi è stata una proposta di revisione della Costituzione della Repubblica Italiana contenuta nel testo di legge costituzionale approvato dal Parlamento italiano il 12 aprile 2016 e sottoposto a referendum il 4 dicembre 2016.La riforma, nata con un disegno di legge presentato dal Governo Renzi l'8 aprile 2014, si prefiggeva «il superamento del bicameralismo paritario, la riduzione del numero dei parlamentari, il contenimento dei costi di funzionamento delle istituzioni, la soppressione del CNEL e la revisione del titolo V della parte II della Costituzione».Il provvedimento proponeva in particolare una radicale riforma del Senato della Repubblica, la cui principale funzione sarebbe diventata quella di rappresentanza delle istituzioni territoriali, concorrendo paritariamente con l'altra camera all'attività legislativa solo in determinati casi. Il numero dei senatori sarebbe stato ridotto da 315 a 100 membri, i quali – eccetto cinque nominati dal Presidente della Repubblica – sarebbero stati eletti dai Consigli regionali fra i loro stessi componenti e fra i sindaci dei propri territori. La Camera dei deputati sarebbe rimasta quindi l'unico organo ad esercitare la funzione di indirizzo politico e di controllo sull'operato del Governo, verso il quale sarebbe rimasta titolare del rapporto di fiducia. Venivano anche introdotte alcune modifiche nel meccanismo di elezione del Presidente della Repubblica e di nomina dei giudici della Corte costituzionale. La riforma contemplava inoltre la rimozione dalla Carta dei riferimenti alle province, l'abolizione del Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro (CNEL) e la soppressione dell'elenco delle materie di legislazione concorrente fra Stato e Regioni; erano previste anche modifiche in tema di referendum popolari, procedimento legislativo e uso della decretazione d'urgenza. La proposta di riforma, aspramente avversata dalle opposizioni parlamentari e da alcuni giuristi, è stata approvata con una maggioranza inferiore ai due terzi dei membri di ciascuna camera: di conseguenza, come prescritto dall'articolo 138 della Costituzione, il provvedimento non è stato promulgato direttamente, essendo prevista la facoltà di richiedere un referendum per sottoporlo al giudizio degli elettori. La consultazione popolare, richiesta sia su iniziativa parlamentare sia attraverso una raccolta di firme, ha avuto luogo il 4 dicembre 2016; non è stato necessario il raggiungimento di un quorum. La consultazione referendaria ha visto un'alta affluenza alle urne, pari al 65,47% degli elettori, e una netta affermazione dei voti contrari, pari al 59,12% dei voti validi. La riforma non è quindi entrata in vigore.
Pierluigi Mantini (L'Aquila, 19 febbraio 1956) è un giurista e politico italiano.
La contrattualizzazione del pubblico impiego in Italia indica il processo che, nel Paese, portò ad una regolamentazione del rapporto di lavoro del personale alle dipendenze della pubblica amministrazione italiana (statali o di altri enti territoriali), da una disciplina di diritto pubblico ad una di natura privatistica. Il percorso che ha portato al superamento della vecchia disciplina pubblicistica è iniziato nella prima metà degli anni novanta del XX secolo ed è proseguito sino al primo decennio degli anni 2000.
Il contratto di lavoro a tempo determinato, nel diritto del lavoro italiano è un tipo di contratto di lavoro subordinato. Dal punto di vista giuridico il termine è infatti un elemento accessorio del contratto di lavoro subordinato. Ciò che lo distingue dal contratto di lavoro a tempo indeterminato è l'apposizione di un termine, il contratto in tal modo è quindi sottoposto a una scadenza, al cui verificarsi, il rapporto di lavoro cessa automaticamente.
L'interesse legittimo è una delle situazioni giuridiche soggettive riconosciute dal diritto italiano. Si tratta della pretesa di un privato a che l'amministrazione eserciti un potere pubblico in conformità alla legge, in modo da poter conseguire o conservare un'utilità. L'interesse a conseguire un'utilità è detto pretensivo (ad es. vincere un concorso pubblico), mentre quello a conservarla è detto oppositivo (ad es. proteggere una proprietà da un'espropriazione per pubblica utilità). La connessione tra l'esercizio del potere e utilità personale è fondamentale: l'ordinamento, infatti, non riconosce la mera pretesa del privato alla legalità amministrativa. Tale connessione è fondamentale anche per distinguere l'interesse legittimo dal diritto soggettivo: quest'ultimo, infatti, ancorché vantato verso una pubblica amministrazione, non richiede l'esercizio di un potere per la sua soddisfazione, ma, al limite, un comportamento rilevante sul mero piano privatistico (ad es. il pagamento di un credito).
Il governo della Repubblica Italiana è un organo del sistema politico italiano, composto dal presidente del Consiglio dei ministri e dai ministri, che formano il Consiglio dei ministri, e da vice-ministri e sottosegretari; costituisce il vertice del potere esecutivo. Il Presidente del Consiglio ha la sua sede ufficiale a Palazzo Chigi in piazza Colonna a Roma, il Governo nel suo insieme utilizza come sedi di rappresentanza per alcune occasioni ufficiali Villa Doria Pamphilj, Villa Madama e il Palazzo della Farnesina, situati tutti a Roma. Il governo attuale è il Governo Conte II, che è entrato in carica il 5 settembre del 2019, frutto di un accordo tra Movimento 5 Stelle, Partito Democratico e Liberi e Uguali, in seguito è stato anche appoggiato da Italia Viva e dal MAIE.
La conferenza di servizi è un istituto della legislazione italiana di semplificazione dell'attività della pubblica amministrazione della Repubblica Italiana.
Il Comitato per la legislazione, istituito con la riforma del regolamento della Camera dei deputati del 1997 (art. 16 bis del Regolamento della Camera), è un organo peculiare interno dell'Assemblea della Repubblica Italiana che ha sede a Palazzo Montecitorio.
L'Olocausto in Italia (la Shoah italiana) si colloca all'interno di un fenomeno di genocidio di ben più vaste proporzioni che attraverso misure di persecuzione razziale e politica di pulizia etnica, messe in atto dal regime nazista del Terzo Reich e dai loro alleati tra il 1933 e il 1945, portò alla discriminazione e quindi all'eliminazione fisica di 15-17 milioni di vittime, tra cui 6 milioni di ebrei europei. Nel suo articolarsi la Shoah degli ebrei ha avuto in Italia tratti e sviluppi originali, svolgendosi in due fasi distinte. Il periodo tra il settembre 1938 e il 25 luglio 1943 fu il periodo in cui in Italia si attuò la “persecuzione dei diritti degli ebrei” (e di altre minoranze etniche) sotto il regime fascista, cui seguì la “persecuzione delle vite degli ebrei”, dall’8 settembre 1943 al 25 aprile 1945, sotto l’occupazione tedesca e la Repubblica sociale italiana. Circa 7.500 ebrei italiani persero la vita; ovvero il 13% dei 58.412 cittadini italiani di "razza ebraica o parzialmente ebraica" censiti nel 1938. Dopo i primi rastrellamenti ad opera dell'esercito tedesco, a partire dal 30 novembre 1943 la responsabilità primaria degli arresti e delle deportazioni ricade sulla polizia repubblicana italiana, che perseguì questo scopo attraverso controlli di identità e delazioni remunerate, mentre i tedeschi si occuparono della gestione dei trasporti dal Campo di concentramento di Fossoli (o la Risiera di San Sabba) al campo di sterminio di Auschwitz-Birkenau, luogo fisico degli eccidi. Gli ebrei perseguitati poterono però contare in Italia su una omertà diffusa e sull'attiva solidarietà non solo di singoli individui ma anche di organizzazioni clandestine di resistenza come la DELASEM e di settori significativi della Chiesa cattolica, solidarietà che si dimostrò capace di offrire una protezione efficace a migliaia di ricercati fino alla Liberazione o di favorire la loro emigrazione clandestina in Svizzera. Alle vittime ebree dell'Olocausto vanno aggiunti almeno 10.129 deportati politici italiani e i 40.000-50.000 Internati Militari Italiani che dopo l'8 settembre 1943 perirono nei campi di lavoro e di concentramento nazisti.