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Il governo Berlusconi IV è stato il sessantesimo esecutivo della Repubblica Italiana, il primo della XVI legislatura. Il governo rimase in carica dall'8 maggio 2008 al 16 novembre 2011, per un totale di 1 287 giorni, ovvero 3 anni, 6 mesi e 8 giorni. È stato il secondo governo più longevo della storia della Repubblica Italiana. Chiamato dal presidente della Repubblica Giorgio Napolitano per essere incaricato di formare il governo, Silvio Berlusconi accettò senza riserva, presentando contestualmente la lista dei ministri da nominare. In tal senso, l'unico precedente nella storia dell'Italia repubblicana risaliva al 1953, in occasione della formazione del governo Pella. Inizialmente il governo era composto da 21 ministri, 37 sottosegretari e nessun viceministro, per un totale di 58 componenti (Presidente del Consiglio incluso). Al momento delle dimissioni era composto da 22 ministri, 3 viceministri e 37 sottosegretari, per un totale di 63 componenti. Ottenne la fiducia alla Camera dei deputati il 14 maggio 2008 con 335 voti favorevoli, 275 contrari e 1 astenuto. Ottenne la fiducia al Senato della Repubblica il 15 maggio 2008 con 173 voti favorevoli, 137 contrari e 2 astenuti. Perduta la maggioranza alla Camera dei deputati su un voto sul rendiconto generale dello Stato l'8 novembre 2011, il governo diede le dimissioni quattro giorni dopo.
Il governo Berlusconi II fu il cinquantasettesimo esecutivo della Repubblica Italiana, il primo della XIV legislatura. Il governo rimase in carica dall'11 giugno 2001 al 23 aprile 2005, per un totale di 1 412 giorni, ovvero 3 anni, 10 mesi e 12 giorni. È stato il governo più longevo della storia della Repubblica Italiana ed il secondo dall'Unità d'Italia, dopo il governo Mussolini. Ottenne la fiducia al Senato della Repubblica il 20 giugno 2001 con 175 voti favorevoli, 133 contrari e 5 astenuti. Ottenne la fiducia alla Camera dei deputati il 21 giugno 2001 con 351 voti favorevoli, 261 contrari e 1 astenuto. A seguito della sconfitta subita dai partiti al governo alle elezioni regionali italiane del 2005, UDC, Nuovo PSI e Alleanza Nazionale ritirarono le loro delegazioni e ciò indusse il Presidente del Consiglio Berlusconi ad annunciare il 20 aprile in Senato la volontà di costituire un nuovo governo di fine legislatura e rassegnò al Quirinale le proprie dimissioni. Al governo succedette così il governo Berlusconi III.
Questa pagina contiene un elenco dei governi italiani, susseguitisi dal 1861 a oggi, in ordine di durata. Il periodo indicato più avanti nelle colonne «Giorni» e «Periodo di carica» parte con il giorno di giuramento dei ministri del governo e finisce con il giorno in cui il governo cessa di ricoprire il potere esecutivo, cioè quando entra in carica il governo successivo. Nella colonna «Data di termine» è indicato il giorno in cui il governo si dimette per volontà o per morte del presidente del Consiglio dei ministri in carica, oppure per la revoca della fiducia da parte di uno dei due rami del Parlamento, insieme al tempo trascorso tra la formazione del governo e le dimissioni. Durante la crisi, cioè tra la presentazione delle dimissioni e il giuramento del governo successivo, è prassi che il governo resti in carica per il disbrigo degli affari correnti.
Il diritto di voto è il diritto che assicura a un individuo la possibilità di manifestare la propria volontà durante un'elezione. In molti Stati del mondo è un diritto costituzionale. Prima dell'introduzione del suffragio universale il diritto di voto era limitato per censo (suffragio censitario), per cultura (suffragio capacitorio) o in base al sesso.
Il diritto d'autore italiano è la branca dell'ordinamento giuridico italiano che disciplina il diritto d'autore, cioè l'attribuzione di un insieme di facoltà a colui che realizza un'opera dell'ingegno di carattere creativo, con l'effetto di riservargli diritti morali ed economici. È disciplinato prevalentemente dalla legge 22 aprile 1941, n. 633 (e il successivo regolamento applicativo, il regio decreto 18 maggio 1942, n. 1369) nonché Titolo IX del Libro Quinto del codice civile italiano.
Il tema dei diritti delle donne si è sviluppato giuridicamente sul finire del XVIII secolo grazie alla Dichiarazione dei diritti della donna e della cittadina (Déclaration des droits de la femme et de la citoyenne, 1791) di Olympe de Gouges, la quale si ispirò al modello della Dichiarazione dei diritti dell'uomo e del cittadino (1789) e della Rivendicazione dei diritti della donna (A Vindication of the Rights of Woman, 1792) di Mary Wollstonecraft.La rivendicazione per le donne dei diritti civili, della condizione economica femminile e dei diritti politici (suffragio femminile) nonché di un miglioramento della condizione femminile costituiscono la base del femminismo a partire dal XIX secolo attraverso la prima ondata femminista e sviluppatasi nel corso del XX secolo. In alcuni paesi questi diritti sono istituzionalizzati o supportati dalla legge, dall'abitudine locale e dal comportamento, mentre in altri vengono ignorati e soppressi. Essi si differenziano dalle nozioni più ampie dei diritti umani attraverso le pretese di un giudizio storico e tradizionale inerente all'esercizio di tali diritti a favore della controparte maschile. I problemi comunemente associati alla nozione di diritti femminili includono, tuttavia non limitandosi ad essi, al diritto all'integrità e all'autonomia corporea, di essere liberi dalla paura di violenza sessuale (più in genere violenza contro le donne), di votare e reggere pubblici uffici, di stipulare contratti legali, di avere uguali diritti nel diritto familiare, di lavorare ed ottenere una retribuzione equa o uguale a quella maschile, di avere diritti riproduttivi, di possedere proprietà ed infine di avere accesso all'istruzione.
La contrattualizzazione del pubblico impiego in Italia indica il processo che, nel Paese, portò ad una regolamentazione del rapporto di lavoro del personale alle dipendenze della pubblica amministrazione italiana (statali o di altri enti territoriali), da una disciplina di diritto pubblico ad una di natura privatistica. Il percorso che ha portato al superamento della vecchia disciplina pubblicistica è iniziato nella prima metà degli anni novanta del XX secolo ed è proseguito sino al primo decennio degli anni 2000.
La commissione parlamentare è un organo collegiale del Parlamento della Repubblica Italiana, previsto dall'articolo 72 della Costituzione, al quale vengono assegnati i disegni di legge prima che essi vengano discussi in sede parlamentare. Come stabilisce il terzo comma dell'art 72 della Costituzione, la composizione dei membri delle commissioni deve rispettare le proporzioni tra i vari gruppi parlamentari: Il funzionamento delle commissioni parlamentari permanenti presso il Senato della Repubblica è disciplinato dal capo VI del Regolamento (dagli articoli 21 al 51), quello delle commissioni presso la Camera dei Deputati è determinato dal capo V del regolamento della Camera (dall'art 19 all'art 22). La commissione esamina il progetto di legge in diverse sedi: referente, redigente, sede legislativa (o deliberante) e consultiva (quando è espresso il proprio parere ma il disegno di legge è affidato ad un'altra commissione). Il disegno di legge è rimesso alla Camera, se il Governo o un decimo dei componenti della Camera o un quinto della commissione richiedono che sia discusso o votato dalla Camera stessa oppure che sia sottoposto alla sua approvazione finale con sole dichiarazioni di voto.
Il Comitato per la legislazione, istituito con la riforma del regolamento della Camera dei deputati del 1997 (art. 16 bis del Regolamento della Camera), è un organo peculiare interno dell'Assemblea della Repubblica Italiana che ha sede a Palazzo Montecitorio.