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In Italia, i redditi di lavoro dipendente, disciplinati dal Capo IV, Artt. 49 - 52, D.P.R. 22 dicembre 1986 n. 917, sono quelli che derivano da rapporti aventi per oggetto la prestazione di lavoro, con qualsiasi qualifica, alle dipendenze e sotto la direzione di altri, compreso il lavoro a domicilio quando è considerato lavoro dipendente secondo le norme della legislazione sul lavoro (art. 49, D.P.R. 917/1986). Parimenti sono considerati redditi di lavoro dipendente le pensioni di ogni genere e gli assegni ad esse equiparati, nonché gli interessi e la rivalutazione sui crediti di lavoro.
La pubblica amministrazione italiana (in acronimo PA), nell'ordinamento giuridico italiano, indica il complesso degli enti pubblici facenti parte della pubblica amministrazione della Repubblica Italiana.
Per opere pubbliche si intendono quei manufatti, realizzati da enti pubblici per essere fruiti indistintamente dai cittadini, e cioè destinate al conseguimento. Possono essere realizzati su aree acquisite mediante procedimento espropriativo a spese della collettività da enti territoriali quali Stato, Regione, Provincia o Comune. A titolo d'esempio sono da considerare opere pubbliche le strade, le stazioni ferroviarie, gli aeroporti, le carceri, le costruzioni militari (caserme) e quelle civili (palazzi, scuole ecc.). Il problema del reperimento di risorse economiche per la realizzazione di opere pubbliche ha fatto sì che si sviluppassero tecniche di finanziamento che coinvolgessero anche soggetti privati, una delle più conosciute va sotto il nome di finanza di progetto.
Il decreto del presidente della Repubblica (in sigla d.P.R., DPR o anche D.P.R.), nell'ordinamento giuridico italiano è un atto giuridico emanato dal presidente della Repubblica Italiana. La determinazione degli atti amministrativi da adottarsi nella forma del decreto del Presidente della Repubblica è tassativamente disciplinata dalla legge 12 gennaio 1991, n. 13 e successive modifiche (legge 15 marzo 1997, n. 59, d.lgs. 26 aprile 2016, n. 91).
Il Codice dei contratti pubblici è una legge della Repubblica Italiana emanata con decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, che regola la materia degli appalti pubblici di lavori, forniture, servizi e concessioni, e dei relativi contratti pubblici. Alla sua entrata in vigore, ha abrogato il precedente codice dei contratti pubblici di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163. È stato modificato con il D. Lgs.56/2017 ed è stato ulteriormente aggiornato con la Legge n. 55 del 14 giugno 2019 (conversione in legge del Decreto "Sblocca cantieri")
Queste voci descrivono il vecchio codice degli appalti ormai abrogato. La nuova disciplina è contenuta nell'articolo 36 del D. Lgs 50/2016. Per amministrazione diretta si intende l'ipotesi in cui la Pubblica Amministrazione può appaltare l'esecuzione di opere o servizi a se stessa. Un caso diverso si verifica quando appalta a società da essa partecipate (in house providing). La disciplina della realizzazione dei lavori in amministrazione diretta è contenuta nell'art. 125 del d.lgs. 163/2006 (codice dei contratti pubblici) e nel Capo II del regolamento emanato con DPR 207/2010, di attuazione di quest'ultimo. Ai sensi della normativa in esame le amministrazioni o i concessionari di pubblici servizi possono acquisire o realizzare lavori, servizi e forniture in economia con due diverse modalità: a) mediante amministrazione diretta; b) mediante procedura di cottimo fiduciario.Per ogni acquisizione in economia le stazioni appaltanti operano attraverso un responsabile del procedimento. Se la procedura avviene mediante amministrazione diretta le acquisizioni sono effettuate con materiali e mezzi propri o appositamente acquistati o noleggiati e con personale proprio delle stazioni appaltanti, o eventualmente assunto per l'occasione, sotto la direzione del responsabile del procedimento. Le categorie generali tra le quali le stazioni appaltanti possono individuare i lavori eseguibili in economia (con procedura di cottimo fiduciario o in amministrazione diretta), sono le seguenti: a) manutenzione o riparazione di opere od impianti quando l'esigenza è rapportata ad eventi imprevedibili e non sia possibile realizzarle con le forme e le procedure previste agli articoli 55, 121, 122 del codice; b) manutenzione di opere o di impianti; c) interventi non programmabili in materia di sicurezza; d) lavori che non possono essere differiti, dopo l'infruttuoso esperimento delle procedure di gara; e) lavori necessari per la compilazione di progetti; f) completamento di opere o impianti a seguito della risoluzione del contratto o in danno dell'appaltatore inadempiente, quando vi è necessità e urgenza di completare i lavori.