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Il decreto-legge (anche scritto decreto legge, al plurale decreti-legge e abbreviato in d.l., talvolta definito anche "decreto catenaccio") è un atto normativo di carattere provvisorio dell'ordinamento giuridico italiano avente forza di legge, adottato in casi straordinari di necessità e urgenza dal Governo ai sensi dell'Art. 77 della Costituzione della Repubblica Italiana, e regolato ai sensi dell'Art. 15 della legge 23 agosto 1988, n. 400. Entra in vigore immediatamente dopo la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana (o il giorno successivo), ma gli effetti prodotti possono essere provvisori, poiché i decreti-legge perdono efficacia (c.d. decadenza) se mancano di contenere la "clausola di presentazione al Parlamento per la conversione in legge", se il giorno stesso della promulgazione - o entro i cinque giorni seguenti - non sono presentati al Parlamento, e se il Parlamento stesso non li converte in legge entro 60 giorni dalla loro pubblicazione.
Un decreto legislativo (spesso abbreviato in d.lgs.) è, secondo il diritto costituzionale, un atto normativo avente valore di legge adottato dall'organo costituzionale che ha il potere esecutivo (Governo) per delega espressa e formale dell'organo costituzionale che ha il potere legislativo (Parlamento). Atti normativi similari esistono in vari ordinamenti degli Stati del mondo, assumendo anche una diversa denominazione.
Un decreto (dal latino decretum, participio passato di decerno, 'deliberare', 'decidere', a sua volta derivato dalla preposizione de, 'da', e dal verbo cernere, 'separare'), in diritto, è un termine con il quale vengono denominati provvedimenti di vario genere, sovente emanati da organi monocratici. Possono essere atti normativi, provvedimenti amministrativi o provvedimenti giurisdizionali. In particolare, in vari ordinamenti il termine è utilizzato per designare atti aventi forza di legge emanati dal governo.
Il Presidente del Consiglio dei ministri della Repubblica Italiana presiede il Consiglio dei ministri, ai sensi dell'articolo 95 della Costituzione "dirige la politica generale del Governo e ne è responsabile. Mantiene l'unità di indirizzo politico ed amministrativo, promuovendo e coordinando l'attività dei ministri". Contrariamente a come vengono talvolta definiti in ambito giornalistico, il titolo e le funzioni della carica non corrispondono a quelli di "capo del governo", ma sono correttamente espressi con la locuzione latina di Primus inter pares. La carica non è elettiva ma viene assegnata dal Presidente della Repubblica ai sensi dell'articolo 92 della Costituzione, che non richiede particolari requisiti necessari per tale nomina. Il Presidente della Repubblica nomina il Presidente del Consiglio dei Ministri e su proposta di esso nomina i Ministri della Repubblica. Nella cosiddetta seconda repubblica si è diffuso l'uso giornalistico-politico del termine premier in luogo di Presidente del Consiglio, in analogia con la figura britannica del premierato; l'uso è improprio perché, sebbene entrambi rappresentino il vertice del potere esecutivo, si tratta di organi differenti per origine, costituzione e poteri. Dal 1º giugno 2018 il presidente del Consiglio dei ministri è Giuseppe Conte.
Una Guardia Particolare Giurata (comunemente Guardia Giurata, in acronimo G.P.G.) in Italia è un incaricato di pubblico servizio, che opera nel campo della vigilanza privata. Il suo compito è quello di tutelare i beni mobili e immobili, pubblici e privati, prevenendo e reprimendo reati contro il patrimonio.
La Guardia di Finanza (in acronimo G. di F. o, informalmente, GdF) è una delle forze di polizia italiane ad ordinamento militare con competenza generale in materia economica e finanziaria. È inoltre parte integrante delle forze armate italiane, ma direttamente dipendente dal Ministro dell'Economia e delle Finanze. Istituita nel 1862 come Corpo delle Guardie doganali del Regno d'Italia, fino al 1946 divenne Corpo della Regia Guardia di Finanza. La festa anniversario, che originariamente ricorreva il 5 luglio fino al 1965, venne definitivamente spostata al 21 giugno, in coincidenza con l'inizio della battaglia del solstizio, durante la prima guerra mondiale. A Roma è situato il Museo storico della Guardia di Finanza, che raccoglie i cimeli della storia del corpo.
La formazione del governo della Repubblica Italiana, nell'ambito di una legislatura parlamentare (che normalmente, ma non necessariamente, ha durata di 5 anni), segue l'iter procedurale disciplinato dall'articolo 92 della Costituzione, e nella prassi, per consuetudine, vi si addiviene attraverso un articolato processo nel quale si può distinguere la fase detta "delle consultazioni", quella dell'incarico, la nomina, il giuramento e infine la fiducia, come prescritto dagli articoli 93 e 94 della carta costituzionale e dalla legge 23 agosto 1988, n. 400. Durante tutto l'arco di durata della legislatura possono susseguirsi rimpasti e crisi di governo che possono portare alle dimissioni dell'esecutivo senza che ciò comporti necessariamente il termine di essa e, di conseguenza, le elezioni politiche anticipate, tuttavia, il presidente della Repubblica può sciogliere le camere ed indire nuove elezioni in qualunque momento, come previsto dalla Costituzione.
Il Corpo delle capitanerie di porto – guardia costiera è uno dei sette corpi della Marina militare italiana, cui sono affidati compiti relativi agli usi civili del mare, svolti in dipendenza funzionale dai Ministeri delle infrastrutture e dei trasporti, dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e delle politiche agricole, alimentari e forestali. Le sue articolazioni territoriali, ai sensi del Codice della navigazione, sono le Direzioni marittime, i Compartimenti marittimi, gli Uffici circondariali marittimi e gli Uffici locali marittimi. L'appartenenza alla Marina Militare, nel cui ambito le Capitaneria di porto esercitano comunque, oltre che ai profili legati all'ordinamento ed allo status del personale, si concretizza nell'esercizio, in regime di concorso con la Forza Armata, dei compiti di ordine militare previsti dalla legge. Nel novero di queste funzioni si collocano oggi la salvaguardia della vita umana in mare, la sicurezza della navigazione e del trasporto via mare, delle attività che si svolgono nei porti e lungo i litorali. Le attribuzioni funzionali moderne collocano le Capitanerie di porto alle dipendenze funzionali anche del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e del Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali, Dicasteri che hanno ereditato le attribuzioni che, fino al 1994, erano riconducibili all'ambito di competenze del soppresso Ministero della marina mercantile. La fondazione del Corpo è legata all'emanazione del regio decreto 20 luglio 1865, n. 2438, subito dopo l'unità d'Italia, al 2019 il Corpo dispone di un organico di circa 11.000 unità, tra ufficiali, sottufficiali, graduati e militari di truppa.
Con il contratto d'appalto l'ente appaltante assegna le opere da realizzare ad un'impresa costruttrice, che si indica col termine di appaltatore, o ad un raggruppamento di imprese (RTI o ATI) o, ancora, ad un Consorzio. La legge di riferimento in materia di appalto di opere pubbliche è il "Codice dei contratti pubblici", decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, che ha abrogato il precedente codice 163/2006 nonché il regolamento D.P.R. 207/2010 che, a sua volta, aveva sostituito il precedente regolamento d'attuazione, D.P.R 554 del 1999 (Regolamento Merloni). In attesa del nuovo regolamento il codice attuale rinvia alle linee guida ANAC. La voce in oggetto, con le indicazioni successive, fa riferimento al codice del 2006. ll nuovo codice 2016 si trova alla voce" codice dei contratti "