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Norberto Bobbio (Torino, 18 ottobre 1909 – Torino, 9 gennaio 2004) è stato un filosofo, giurista, politologo, storico e senatore a vita italiano. Considerato «al tempo stesso il massimo teorico del diritto e il massimo filosofo [italiano] della politica […] nella seconda metà del Novecento», fu «sicuramente quello che ha lasciato il segno più profondo nella cultura filosofico-giuridica e filosofico-politica e che più generazioni di studiosi, anche di formazione assai diversa, hanno considerato come un maestro».
Il liberismo (chiamato anche liberalismo economico, liberismo economico o libertà di mercato) è un sistema economico nel quale lo Stato si limita ad assicurare funzioni pubbliche che non possono essere soddisfatte per iniziativa individuale e a garantire, con norme giuridiche, la libertà economica ed il libero scambio, ad offrire beni che non sarebbero prodotti a condizioni di mercato per assenza di incentivi. È considerato il risultato dell'applicazione in ambito economico delle idee politiche e culturali liberali, sulla base dell'assunto di base che democrazia vuol dire anche libertà economica, coniato da Friedrich August Von Hayek. I filosofi del diritto di orientamento liberista, come ad esempio Bruno Leoni, si considerano in antitesi col pensiero del filosofi del diritto di orientamento statalista Hans Kelsen.
Hans Kelsen (Praga, 11 ottobre 1881 – Berkeley, 19 aprile 1973) è stato un giurista e filosofo austriaco, tra i più importanti teorici del diritto del Novecento e il maggior esponente del normativismo. Di nazionalità austriaca, nel 1933, per via della ascesa del nazismo in Germania e della sua origine ebraica, Kelsen dovette lasciare la sua carica universitaria, trasferendosi a Ginevra e, nel 1940, negli Stati Uniti. Nel 1934, Nathan Roscoe Pound lodò Kelsen descrivendolo come "senza dubbio il più importante giurista del tempo". Mentre era a Vienna Kelsen fu un giovane collega di Sigmund Freud e qui scrisse sul tema della psicologia sociale e della sociologia. Nel 1940, negli Stati Uniti la fama di Kelsen era già ben consolidata per la sua difesa della democrazia e per la sua grande opera "La dottrina pura del diritto" (Reine Rechtslehre). La sua produzione accademica superò la sola teoria legale ed estese la filosofia politica e la teoria sociale. La sua influenza comprese i campi della filosofia, della scienza giuridica, della sociologia, della teoria della democrazia e delle relazioni internazionali. Nel 1960, mentre insegnava all'Università della California, Berkeley, Kelsen riscrisse "La dottrina pura del diritto" in una seconda versione. Durante la sua carriera dette anche un contributo significativo alla teoria del controllo giurisdizionale, alla teoria gerarchica e alla dinamica del diritto positivo, alla scienza del diritto. Nella filosofia politica fu un difensore della teoria dell'identità dello stato di diritto e un sostenitore della posizione della separazione dei concetti di Stato e della società nel loro rapporto con lo studio della scienza del diritto. L'accoglienza e la critica del suo lavoro ha avuto sia forti sostenitori sia detrattori. I contributi di Kelsen alla teoria giuridica dei processi di Norimberga sono stati accolti e contestati da vari autori, tra cui Yoram Dinstein, ricercatore presso l'Università Ebraica di Gerusalemme. La difesa kelseniana del neokantismo e del positivismo giuridico continentale, è stata sostenuta da Herbert Lionel Adolphus Hart nella sua forma in contrasto con il positivismo giuridico anglo-statunitense.
Grundnorm (it. norma fondamentale) è il fondamento di ogni altra norma nella dottrina pura del diritto con la struttura a gradi, secondo il pensiero del giurista Hans Kelsen; la Grundnorm sarebbe quindi valida in quanto presupposto valido. Il concetto è stato confutato da altri studiosi, ad esempio dal danese Alf Ross e dal britannico Herbert Hart; il primo, noto esponente del realismo giuridico, sostenne che la figura di una Grundnorm non era necessaria in quanto, potendola riferire solo agli ordinamenti positivi (cioè con norme in piena vigenza), era sufficiente circoscrivere il riconoscimento di giuridicità ai soli ordinamenti effettivi. Il secondo portando il caso del suo paese, il cui ordinamento non ha una costituzione scritta, individuò il problema del regresso all'infinito, obiettando che una siffatta norma fondamentale conteneva un requisito irrinunciabile di cogenza, col risultato di richiedere appunto cogenza alle norme costituzionali, che talvolta non esistono.
Per giusnaturalismo o dottrina del diritto naturale (dal latino ius naturale, «diritto di natura») s'intende la corrente di pensiero filosofica che presuppone l'esistenza di una norma di condotta intersoggettiva universalmente valida e immutabile, fondata su una peculiare idea di natura (ma, come nota Bobbio, «‘natura’ è uno dei termini più ambigui in cui sia dato imbattersi nella storia della filosofia»), preesistente a ogni forma storicamente assunta di diritto positivo (termine coniato dai medievali, derivato dal greco thésis, tradotto in latino come positio; e, appunto, positivum riproduceva letteralmente il senso greco del dativo thései, riferentesi al prodotto dell'opera umana) e in grado di realizzare il miglior ordinamento possibile della società umana, servendo «in via principale per decidere le controversie fra gli Stati e fra il governo e il suo popolo».Secondo la dottrina giusnaturalistica il diritto positivo non si adegua mai completamente alla legge naturale, perché esso contiene elementi variabili e accidentali, mutevoli in ogni luogo e in ogni tempo: i diritti positivi sono realizzazioni imperfette e approssimative della norma naturale e perfetta, la quale, da quanto risulta dal manuale settecentesco di Gottfried Achenwall intitolato Jus naturae in usum auditorum, può servire «in via sussidiaria per colmare le lacune del diritto positivo». I temi affrontati dai teorici della dottrina del diritto naturale attengono al diritto, perché pongono in discussione la validità delle leggi, alla morale, in quanto riguardano l'intima coscienza dell'uomo, e, prevedendo limiti al potere dello Stato, alla politica.
Per giusformalismo (o formalismo giuridico o positivismo giuridico) s'intende la corrente di pensiero filosofico-giuridica idealistica che studia la forma (che è carattere costante del fenomeno giuridico) piuttosto che il contenuto (che è carattere variabile del fenomeno giuridico) del diritto. L'espressione giusformalismo è controversa perché la tendenza formalistica, essendo propria del pensiero filosofico generale, solo in tempi recenti ha trovato una prima delimitazione teorica. Ciò comporta che la tendenza formalistica riflessa nel pensiero giuridico manca, non solo della lunga tradizione delle correnti giusnaturalistiche, ma di una definizione precisa. Parimenti, l'espressione formalismo giuridico, ancorché sia la più diffusa, evidenzia fenomeni vari e non coordinati fra loro. Raramente si rinviene un autore che si riferisca alla sua teoria qualificandola come formale. È più comune, al contrario, ritrovare una tale qualificazione nei detrattori di queste teorie. Per esempio, Hans Kelsen è stato tacciato di formalismo, ma, invero, egli scrisse solo un articolo riguardo a tale questione e preferì definire la sua teoria pura anziché formale.
Carl Schmitt (Plettenberg, 11 luglio 1888 – Plettenberg, 7 aprile 1985) è stato un giurista, filosofo politico e politologo tedesco.
L'abbazia di San Colombano è uno dei più importanti centri monastici d'Europa, l'ultimo fondato in Italia da san Colombano nel 614 a Bobbio, in provincia di Piacenza. Sottoposto alla sua regola monastica e all'ordine di San Colombano, divenne benedettino verso il IX secolo.