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Presidente della giunta regionale

Il presidente della giunta regionale (o presidente della regione) è, secondo l'art. 121 della Costituzione italiana, uno degli organi della regione; è al contempo presidente della regione, e come tale preposto a un organo monocratico dell'ente, e presidente (oltre che membro) di un organo collegiale del medesimo ente, la giunta regionale; dopo l'introduzione della sua elezione popolare diretta, similmente alla figura del governatore statale negli Stati Uniti, si è diffusa nel gergo politico e giornalistico l'abitudine di denominarlo, seppur impropriamente, governatore.Per le regioni a statuto ordinario, alle quali si farà riferimento nel seguito, la figura del presidente è disciplinata essenzialmente dalla Costituzione (artt. 121, 122, 126) e dallo statuto regionale; per le regioni a statuto speciale è invece disciplinata dallo statuto, che ha forza di legge costituzionale, peraltro in termini generalmente non dissimili rispetto alle regioni a statuto ordinario; va altresì notato che gli statuti di queste regioni adottano per lo più la denominazione "presidente della regione", in luogo di "presidente della giunta regionale" usata solitamente nelle regioni a statuto ordinario.

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