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Autore principale: Toscana, Regione: Consiglio regionale
Pubblicazione: Firenze : s.n., 1972
Tipo di risorsa: testo, Livello bibliografico: monografia, Lingua: ita, Paese: IT
Il presidente della giunta regionale (o presidente della regione) è, secondo l'art. 121 della Costituzione italiana, uno degli organi della regione; è al contempo presidente della regione, e come tale preposto a un organo monocratico dell'ente, e presidente (oltre che membro) di un organo collegiale del medesimo ente, la giunta regionale; dopo l'introduzione della sua elezione popolare diretta, similmente alla figura del governatore statale negli Stati Uniti, si è diffusa nel gergo politico e giornalistico l'abitudine di denominarlo, seppur impropriamente, governatore.Per le regioni a statuto ordinario, alle quali si farà riferimento nel seguito, la figura del presidente è disciplinata essenzialmente dalla Costituzione (artt. 121, 122, 126) e dallo statuto regionale; per le regioni a statuto speciale è invece disciplinata dallo statuto, che ha forza di legge costituzionale, peraltro in termini generalmente non dissimili rispetto alle regioni a statuto ordinario; va altresì notato che gli statuti di queste regioni adottano per lo più la denominazione "presidente della regione", in luogo di "presidente della giunta regionale" usata solitamente nelle regioni a statuto ordinario.
La giunta regionale è l'organo di governo della Regione, come stabilito dall'art. 121 della Costituzione. È un organo collegiale composto dal presidente della Giunta regionale e dagli assessori; in quanto tale, per quest'organo vale il principio della responsabilità politica solidale dei suoi componenti. Il numero dei componenti della giunta, indicato nei rispettivi statuti regionali, varia da regione a regione. L'art. 14, comma 1, lett. b) del decreto-legge n. 138/2011 prevede che il numero massimo degli assessori regionali sia pari o inferiore a un quinto del numero dei consiglieri regionali, con arrotondamento all'unità superiore.
La Giunta regionale della Lombardia ha sede a Milano, presso Palazzo Lombardia. La Giunta è l'organo esecutivo della regione ed è formata dal presidente della Regione e dagli assessori. Esercita le proprie funzioni mediante deliberazioni adottate a maggioranza dei suoi membri, come le proposte di legge e gli atti amministrativi di competenza del Consiglio regionale. La Giunta ha la competenza di approvare i regolamenti regionali, salvo quelli delegati dallo Stato.
Le 20 regioni d'Italia costituiscono il primo livello di suddivisione territoriale dello Stato italiano nonché un ente pubblico dotato di autonomia politica e amministrativa sancita e limitata principalmente dalla Costituzione della Repubblica Italiana (art. 114-133). Le regioni sono in numero di venti e, a eccezione della Valle d'Aosta e del Friuli-Venezia Giulia, sono ripartite in enti di area vasta, che possono essere di due tipi: le 88 province (tra cui 2 autonome del Trentino-Alto Adige e 6 liberi consorzi comunali siciliani) e le 14 città metropolitane. A livello puramente statistico sono considerate anche le 4 ex province del Friuli-Venezia Giulia e quella della Valle d'Aosta. Il livello amministrativo più piccolo all'interno delle regioni è il comune. La regione Trentino-Alto Adige si distingue dalle altre 19 regioni per il fatto che il potere decisionale (molto più avanzato che nelle altre regioni) è esercitato direttamente a livello provinciale con le province autonome di Trento e di Bolzano.
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