Senatore a vita (ordinamento italiano)

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Senatore a vita (ordinamento italiano)
La carica di senatore a vita, nell'ordinamento giuridico italiano, è prevista dall'articolo 59 della Costituzione che designa i soggetti facenti parte con mandato vitalizio del Senato della Repubblica. Essi si distinguono in "senatori di diritto e a vita" (ossia gli ex presidenti della Repubblica, che accedono automaticamente alla carica una volta ultimato il loro mandato) e "senatori a vita di nomina presidenziale" (ossia nominati - nel numero massimo di cinque - dal Capo dello Stato tra i cittadini italiani che abbiano «illustrato la Patria per altissimi meriti nel campo sociale, scientifico, artistico e letterario»). La differente denominazione non cela però alcuna differenza in termini di competenze e prerogative, le quali sono comunque del tutto equiparate a quelle di coloro che ricoprono la carica senatoriale con mandato elettivo a termine. Non essendo soggetti al rinnovo in occasione delle tornate elettorali, i senatori a vita decadono dalla carica solo per decesso, rinuncia o a seguito di destituzione secondo i canonici meccanismi di decadenza parlamentare.

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